Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Il capo II del libro primo del codice civile ( artt. 337 bis e ss.) è rubricato:
“Esercizio
della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento,
cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero
all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”,
una rubrica che.. dice tutto.
Chiara è l’intenzione del legislatore di disciplinare in maniera uniforme
la responsabilità genitoriale in tutti i casi in cui vi sia una crisi della
coppia che abbia portato alla separazione, alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, cioè al divorzio, ma anche in tutti i casi di
annullamento e nullità del matrimonio ( che sono eventi giuridici diversi
rispetto al divorzio) oppure nei casi in cui si debbano tutelare i figli
nati fuori del matrimonio. L’art. 337 bis dispone che in tutti questi
casi si applica sempre la stessa disciplina che poi è quella degli articoli
seguenti che andiamo a illustrare. E allora, cosa sarà necessario fare
quando, per esemplificare, la coppia genitoriale è in crisi? Il figlio
perderà il diritto di avere rapporti, poniamo, con il padre che non convive
più con lui o con i di lui parenti?
Al quesito risponde il primo comma dell’art. 337 ter secondo il quale:” Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In questo prima comma si
determinano i diritti del figlio in queste ipotesi di crisi, e, quindi,
costituiscono la guida del giudice che dovrà decidere il contenuto dei
provvedimenti relativi al figlio (o ai figli) della coppia, ed infatti il
giudice dovrà prendere i provvedimenti sui figli con esclusivo riferimento
al loro interesse morale e materiale (art. 337 ter comma 2). Il
giudice dovrà anche decidere se affidare i figli a entrambi i genitori o a
uno solo; la strada maestra sarà quella dell’affidamento condiviso dei figli
minori, ma se ciò non è nell’interesse dei minori, stabilisce a quale di
essi i figli saranno affidati, determina i tempi e le modalità della loro
presenza presso ciascun genitore, fissando anche la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione
e all'educazione dei figli. Rilevanti, per questi casi, ma non vincolanti
per il giudice, gli eventuali accordi intervenuti tra i genitori, sempreché
non siano contrari agli interessi dei figli. Se disgraziatamente vi è
impossibilità temporanea di affidare i figli anche a un solo genitore,
il giudice provvederà all’affidamento
familiare dei figli. Anche nei casi di crisi della coppia, ( separazione,
divorzio, etc. etc.) e di affidamento condiviso la responsabilità
genitoriale resta un diritto- dovere di entrambi i genitori, ma si specifica
(art. 337 ter comma 3) che :
”Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, alla
educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, della
inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga
alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al
fine della modifica delle modalità di affidamento”.
Non viene meno nemmeno l’obbligo di entrambi i genitori di mantenere il figlio o i figli. Per far ottenere al figlio il mantenimento, il giudice può stabilire, se necessario, la corresponsione di un assegno di mantenimento, (automaticamente rivalutato secondo i parametri Istat, se le parti o il giudice non indicano altri parametri) e tenendo conto del principio di proporzionalità ( cioè tenendo conto che l’assegno va determinato in proporzione ai redditi del genitore). Vediamo allora, nel rispetto del principio di proporzionalità cosa dovrà considerare il giudice per la determinazione dell’assegno:
1) le attuali esigenze del
figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore.
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