Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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responsabilità dei padroni e committenti
Nell'intestazione del paragrafo ci siamo attenuti alla terminologia del
codice, ma per "padroni e committenti" intendiamo, in realtà, tutti i casi
in cui vi sia un rapporto di preposizione, rapporto che si realizza quando
un soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui.
Risolta questa piccola questione terminologica, rileviamo subito che questo
caso realizza un’ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, poiché
non è necessario compiere alcuna indagine sulla colpa del preponente.
Tale scelta si giustifica sia nell’esigenza di agevolare il danneggiato sia
nel fatto che il preponente si avvantaggia dalla appropriazione della
attività del preposto. Questo non deve far credere, però, che responsabilità
oggettiva voglia significare "responsabilità in ogni caso". È vero, infatti,
che anche per far sorgere questo tipo di responsabilità è pur sempre
necessario che vi sia sempre un rapporto di causalità tra fatto ed evento.
Ciò chiarito in generale per le ipotesi di responsabilità oggettiva, vediamo
ora cosa deve dimostrare il preponente per andare esente da
responsabilità. La risposta è semplice: dimostrare l'inesistenza delle
condizioni previste dall'art. 2049. Dovrà quindi provare che, in realtà, non
esisteva alcun rapporto di preposizione, cosa possibile solo nel caso in cui
non vi sia un rapporto di dipendenza con l'autore del danno.
È anche vero, però, che
quando il preponente è il committente di un'opera o di un servizio rientra
fra i soggetti responsabili quando conserva un potere di controllo
sull'operato dell'incaricato. Dovrà poi provare che il danno non è stato
cagionato a causa del lavoro cui era adibito il preposto.
Su questo punto, però, è necessario intendersi. Il
preponente è responsabile quando vi sia vero rapporto di causalità tra
mansioni e evento dannoso (come nel caso di un dipendente di una officina
meccanica che per una errata riparazione provochi un sinistro), ma anche
nell'ipotesi di agevolazione, nel senso che il preposto è stato agevolato
nel compimento del fatto illecito per le mansioni svolte, come nel caso del
dipendente di una impresa di pulizie che commetta un furto nell'appartamento
che era incaricato di pulire. Da questi esempi si comprende poi che il
preponente risponde dei danni non solo nell'eventualità in cui il preposto
abbia agito con colpa, ma anche nei casi in cui abbia agito dolosamente.
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