Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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responsabilità dei padroni e committenti

 

Nell'intestazione del paragrafo ci siamo attenuti alla terminologia del codice, ma per "padroni e committenti" intendiamo, in realtà, tutti i casi in cui vi sia un rapporto di preposizione, rapporto che si realizza quando un soggetto utilizza e dispone del lavoro altrui.
Risolta questa piccola questione terminologica, rileviamo subito che questo caso realizza un’ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, poiché non è necessario compiere alcuna indagine sulla colpa del preponente.
Tale scelta si giustifica sia nell’esigenza di agevolare il danneggiato sia nel fatto che il preponente si avvantaggia dalla appropriazione della attività del preposto. Questo non deve far credere, però, che responsabilità oggettiva voglia significare "responsabilità in ogni caso". È vero, infatti, che anche per far sorgere questo tipo di responsabilità è pur sempre necessario che vi sia sempre un rapporto di causalità tra fatto ed evento. 
Ciò chiarito in generale per le ipotesi di responsabilità oggettiva, vediamo ora cosa deve dimostrare il preponente per andare esente da responsabilità. La risposta è semplice: dimostrare l'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 2049. Dovrà quindi provare che, in realtà, non esisteva alcun rapporto di preposizione, cosa possibile solo nel caso in cui non vi sia un rapporto di dipendenza con l'autore del danno.

È anche vero, però, che quando il preponente è il committente di un'opera o di un servizio rientra fra i soggetti responsabili quando conserva un potere di controllo sull'operato dell'incaricato. Dovrà poi provare che il danno non è stato cagionato a causa del lavoro cui era adibito il preposto. 
Su questo punto, però, è necessario intendersi. Il preponente è responsabile quando vi sia vero rapporto di causalità tra mansioni e evento dannoso (come nel caso di un dipendente di una officina meccanica che per una errata riparazione provochi un sinistro), ma anche nell'ipotesi di agevolazione, nel senso che il preposto è stato agevolato nel compimento del fatto illecito per le mansioni svolte, come nel caso del dipendente di una impresa di pulizie che commetta un furto nell'appartamento che era incaricato di pulire. Da questi esempi si comprende poi che il preponente risponde dei danni non solo nell'eventualità in cui il preposto abbia agito con colpa, ma anche nei casi in cui abbia agito dolosamente.

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