Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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responsabilità dei genitori tutori e precettori
L'art. 2048 prevede diversi casi di responsabilità, ma in tutti i casi si
tratta d’ipotesi di "culpa in vigilando" poiché non si è tenuto un idoneo
comportamento volto a impedire il fatto.
La responsabilità è presunta, a meno che non si provi di non aver potuto
impedire il fatto, questa prova liberatoria è però diversa a seconda dei
soggetti coinvolti.
Per i genitori, responsabili
in solido, la prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver
adeguatamente educato e sorvegliato il minore. Il riferimento anche
all’adeguata educazione si spiega considerando che l'art. 147 c.c. impone
tale dovere ai genitori; osserviamo, poi, che si tratta dell'ipotesi in cui
i minori siano capaci d'intendere e di volere, perché nel caso opposto si
applica l'art. 2047 c.c. La responsabilità che incombe sui genitori, incombe
anche sui tutori di minori, ma si tratta di un’ipotesi del tutto marginale,
visto che i minori, in mancanza dei genitori, sono adottati o dati in
affidamento in attesa di adozione. Proprio in considerazione dell'istituto
dell'affidamento, si ritiene che sugli affidatari incomba la stessa
responsabilità che grava sui genitori. I genitori o i tutori devono essere
conviventi con i minori, proprio perché solo in questo caso si può
esercitare adeguatamente la sorveglianza. Questo può far ritenere che il
genitore non affidatario non risponde dei danni cagionati dal figlio
convivente con l'altro genitore, ma tale ipotesi deve essere ora valutata in
base al nuovo art. 155 c.c. che ha previsto
l'affidamento congiunto.
Passando a considerare la
responsabilità
dei precettori,
osserviamo, in primo luogo, che qui la prova liberatoria consiste proprio
nell’aver sorvegliato adeguatamente gli allievi.
I soggetti tenuti alla sorveglianza sono
indicati dal codice come precettori o coloro che insegnano un mestiere o
un'arte, ma, in realtà, si sono voluti indicare tutti coloro impartiscono un
insegnamento al minore, anche gli istruttori di discipline sportive.
Parliamo di minori e non certo di allievi maggiori di età, perché questi
sono responsabili in proprio dei danni che cagionano. Osserviamo, poi, che
se si tratta di soggetti incapaci, si applicherà l'art. 2047.
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