Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

responsabilità dei genitori tutori e precettori

 

L'art. 2048 prevede diversi casi di responsabilità, ma in tutti i casi si tratta d’ipotesi di "culpa in vigilando" poiché non si è tenuto un idoneo comportamento volto a impedire il fatto.
La responsabilità è presunta, a meno che non si provi di non aver potuto impedire il fatto, questa prova liberatoria è però diversa a seconda dei soggetti coinvolti.
Per i genitori, responsabili in solido, la prova liberatoria consiste nel dimostrare di aver adeguatamente educato e sorvegliato il minore. Il riferimento anche all’adeguata educazione si spiega considerando che l'art. 147 c.c. impone tale dovere ai genitori; osserviamo, poi, che si tratta dell'ipotesi in cui i minori siano capaci d'intendere e di volere, perché nel caso opposto si applica l'art. 2047 c.c. La responsabilità che incombe sui genitori, incombe anche sui tutori di minori, ma si tratta di un’ipotesi del tutto marginale, visto che i minori, in mancanza dei genitori, sono adottati o dati in affidamento in attesa di adozione. Proprio in considerazione dell'istituto dell'affidamento, si ritiene che sugli affidatari incomba la stessa responsabilità che grava sui genitori. I genitori o i tutori devono essere conviventi con i minori, proprio perché solo in questo caso si può esercitare adeguatamente la sorveglianza. Questo può far ritenere che il genitore non affidatario non risponde dei danni cagionati dal figlio convivente con l'altro genitore, ma tale ipotesi deve essere ora valutata in base al nuovo art. 155 c.c. che ha previsto l'affidamento congiunto.  

Passando a considerare la responsabilità dei precettori, osserviamo, in primo luogo, che qui la prova liberatoria consiste proprio nell’aver sorvegliato adeguatamente gli allievi.  I soggetti tenuti alla sorveglianza sono indicati dal codice come precettori o coloro che insegnano un mestiere o un'arte, ma, in realtà, si sono voluti indicare tutti coloro impartiscono un insegnamento al minore, anche gli istruttori di discipline sportive. Parliamo di minori e non certo di allievi maggiori di età, perché questi sono responsabili in proprio dei danni che cagionano. Osserviamo, poi, che se si tratta di soggetti incapaci, si applicherà l'art. 2047.

Torna alla pagina iniziale del manuale