Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
responsabilità per danni da rovina da edificio
Vediamo i punti fondamentali di questo tipo di responsabilità. In primo
luogo il legislatore ha identificato nella cosa che provoca il danno una
qualsiasi "costruzione". Non solo gli edifici, quindi, ma anche i ponti, i
muri, le baracche e così via.
L'art. 2053 si riferisce alla "rovina" che può essere totale, o anche
parziale, come quando vi sia la caduta di calcinacci da un edificio. Si
discute, invece, se possano rientrare nell’ipotesi dell'art. 2053 i guasti e
i malfunzionamenti della costruzione, come potrebbe accadere per danni
cagionati dall'impianto elettrico o dalla caduta o malfunzionamento
dell'ascensore.
Per queste ultime eventualità, però, rimane pur sempre applicabile, nel caso
in cui si ritenesse esclusa la norma di cui ci stiamo occupando, l'art. 2501
relativo ai danni cagionati dalle cose in custodia. Responsabile dei danni è
il proprietario, ma si ritiene che la responsabilità possa essere estesa
cumulativamente anche a coloro che hanno un diritto reale di godimento sul
bene, mentre non vi è responsabilità per i soggetti che conducono il bene in
locazione. In merito alla prova liberatoria l'art.
2052 l'ammette solo quando si dimostri che la rovina
non è dovuta a difetto di manutenzione o vizio di costruzione. Si tratta
d’ipotesi diverse.
Nel caso di difetto di
manutenzione il proprietario andrà esente da responsabilità quando proverà
di aver eseguito in maniera diligente la manutenzione del bene. Si tratta,
quindi, di tipica responsabilità aggravata per colpa. Diversamente accade
nel secondo caso. Se si verifica la rovina per difetto di costruzione, il
proprietario è comunque responsabile, anche se il vizio non è dovuto a colpa
del proprietario.
Si tratta, quindi, di un caso di responsabilità
oggettiva. In ogni caso, però, si potrà evitare la responsabilità quando
l'evento accade per caso fortuito o forza maggiore, come quando un terremoto
provoca la rovina della costruzione. Se, però, la costruzione si trovava in
zona sismica, si potrà evitare la responsabilità solo se si provi di aver
costruito secondo la normativa antisismica.
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