Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
responsabilità per danni cagionati da animali
Troverà quindi applicazione
l'art. 2052 nel caso di un cavallo che, fuggito dalla stalla, ferisca un
passante, ma si applicherà l'art. 2051 se un animale morto, per una cattiva
conservazione della carcassa, provochi delle infezioni. In merito ai
soggetti responsabili l'art. 2052 chiaramente indica il proprietario o, in
alternativa, chi si serve dell'animale.
Dal tenore della norma sembrerebbe che la
responsabilità sorga anche quando ci "si serve" dell'animale, quasi ad
indicare che mancando questo rapporto, non vi possa essere responsabilità a
carico di chi, non essendo proprietario, si limita a custodire l'animale
senza servirsene. In realtà si ritiene che la responsabilità gravi su tutti
coloro che hanno la custodia dell'animale e, in analogia a quanto già
affermato per le cose in custodia, il riferimento va a qualsiasi soggetto
che abbia un effettivo potere sulla cosa; custode sarà quindi, non solo il
proprietario ma anche, al suo posto, il possessore e persino chi abbia un
solo rapporto di fatto non qualificato giuridicamente. Sul contenuto della
prova liberatoria si ripresenta la questione già vista per le cose in
custodia.
Da una parte vi sono coloro che sostengono che la
prova liberatoria consiste nella dimostrazione della mancanza del nesso di
causalità tra fatto cagionato dall'animale e danno, realizzando, in tal
modo, una ipotesi di responsabilità oggettiva. Dall'altra parte ci sono
quegli autori che identificano il contenuto della prova liberatoria nella
dimostrazione di aver usato la necessaria diligenza per evitare il danno.
Sarebbe, quindi, questo un caso di responsabilità aggravata, ma non di
responsabilità oggettiva, perché il custode dell'animale può sempre provare
la sua mancanza di colpa.
Torna alla pagina iniziale del manuale