Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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responsabilità per danni cagionati da animali

 

Leggendo questo articolo il pensiero corre immediatamente ai cani, ma in realtà la norma si applica a qualsiasi tipo di animale, senza che se ne debba preventivamente verificare la pericolosità.
Stabilito, quindi, che l'art. 2052 trova applicazione per i danni cagionati da qualsiasi animale, elenchiamo gli altri aspetti fondamentali di questo tipo di responsabilità. In primo luogo è necessario che vi sia un rapporto di causalità tra il fatto dell'animale e il danno. Gli animali, infatti, sono esseri viventi e da questo punto di vista l'ipotesi dell'art. 2052 si distingue da quella dell'art. 2051 relativo ai danni da cose in custodia. 

Troverà quindi applicazione l'art. 2052 nel caso di un cavallo che, fuggito dalla stalla, ferisca un passante, ma si applicherà l'art. 2051 se un animale morto, per una cattiva conservazione della carcassa, provochi delle infezioni. In merito ai soggetti responsabili l'art. 2052 chiaramente indica il proprietario o, in alternativa, chi si  serve dell'animale.
Dal tenore della norma sembrerebbe che  la responsabilità sorga anche quando ci "si serve" dell'animale, quasi ad indicare che mancando questo rapporto, non vi possa essere responsabilità a carico di chi, non essendo proprietario, si limita a custodire l'animale senza servirsene. In realtà si ritiene che la responsabilità gravi su tutti coloro che hanno la custodia dell'animale e, in analogia a quanto già affermato per le cose in custodia, il riferimento va a qualsiasi soggetto che abbia un effettivo potere sulla cosa; custode sarà quindi, non solo il proprietario ma anche, al suo posto, il possessore e persino chi abbia un solo rapporto di fatto non qualificato giuridicamente. Sul contenuto della prova liberatoria si ripresenta la questione già vista per le cose in custodia.
Da una parte vi sono coloro che sostengono che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione della mancanza del nesso di causalità tra fatto cagionato dall'animale e danno, realizzando, in tal modo, una ipotesi di responsabilità oggettiva. Dall'altra parte ci sono quegli autori che identificano il contenuto della prova liberatoria nella dimostrazione di aver usato la necessaria diligenza per evitare il danno. Sarebbe, quindi, questo un caso di responsabilità aggravata, ma non di responsabilità oggettiva, perché il custode dell'animale può sempre provare la sua mancanza di colpa.

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