Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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rescissione
-
Nozione: attraverso l'azione di
rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in
condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando
queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra
prestazioni contrattuali.
L'azione rescissione ha lo scopo di portare a equità un contratto che sia
stato concluso sotto la pressione di circostanze eccezionali che possono
consistere in uno stato di pericolo o di bisogno.
Pensiamo al caso in cui una madre vede rischiare di annegare suo figlio e
non è in grado di prestargli soccorso; in tale situazione potrebbe
promettere una grossa somma di denaro a chi lo porterà in salvo. Pensiamo
ancora all'ipotesi di chi trovandosi in stato di bisogno venda un bene
prezioso al di sotto della metà del suo valore. Entrambi i contratti sono
stati conclusi sotto la spinta di situazioni particolari, ben note a tutti i
contraenti, situazioni che hanno cagionato una particolare iniquità nelle
condizioni negoziali.
Proprio per permettere un riequilibrio delle condizioni negoziali, il
legislatore ha concesso l'azione di rescissione, lasciando la scelta alla
parte svantaggiata se mantenere in vita al contratto oppure rescinderlo,
facendone cessare l'efficacia.
La figura della rescissione è tradizionalmente
inquadrata tra le cause di invalidità del contratto, anche se una autorevole
dottrina la intende, piuttosto, come rimedio contro l'iniquità di un
contratto di per sé perfetto. Prevista in via generale dal codice civile
(artt. 1447 e 1448) se ne distinguono due ipotesi. Analizziamo la prima:
Rescissione del
contratto in stato di pericolo (nel caso, ad esempio, del genitore che
promette una grossa ricompensa a chi salverà il figlio che sta per
annegare):
- Condizioni per l'azione:
- stato di pericolo attuale: il pericolo deve
riguardare esclusivamente un danno grave alla persona che può essere
sia lo stesso contraente sia altra persona. Il pericolo deve essere in
atto al momento della stipulazione del contratto;
- iniquità delle condizioni contrattuali: lo stato
di pericolo deve aver determinato il contraente a stipulare il contratto
a condizioni inique;
- conoscenza dello stato di pericolo: la parte
avvantaggiata deve essere a conoscenza del fatto che il contratto è
stato concluso sotto la spinta dello stato di pericolo.
In caso di rescissione il giudice potrà
assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Passiamo, ora, all'altro tipo
di rescissione.
Rescissione
contratto per lesione (è l'ipotesi di chi spinto da uno stato di bisogno
venda un bene al di sotto della metà del suo valore).
- Condizioni per l'azione:
- lesione ultra dimidium: la sproporzione tra due
prestazioni deve essere tale entità che l'una valga più del doppio
dell'altra ( ad esempio vendo un bene che vale 100 a 49);
- stato di bisogno: può essere inteso come vera e
propria indigenza, ma si riscontra anche quando vi siano delle
difficoltà economiche, seppure di natura transitoria, che però rivestano
una notevole importanza per il contraente;
- approfittamento dello stato di bisogno: l'altra
parte deve essere conoscenza dello stato di bisogno e se ne è servito
per trarne vantaggio.
Vediamo ora le regole generali relative all'azione di
rescissione:
-
inammissibilità di convalida: il contratto rescindibile non può
essere convalidato per evitare che attraverso la convalida si ponga nel
nulla la tutela accordata attraverso l'azione di rescissione;
-
riduzione ad equità: la parte avvantaggiata dal contratto può
evitare la rescissione offrendosi di riportare il negozio ad equità; non
si potrà più agire con l'azione di rescissione.
Sulla riduzione a equità è
necessario effettuare una precisazione; si potrebbe pensare che per
riportare il contratto ad equità (e quindi evitare la rescissione) basti
offrire il 50% più uno del reale valore della prestazione ricevuta da chi è
in stato di bisogno.
Tale è l'opinione di diversi autori, ma la legge
non dice di riportare il contratto alle condizioni che avrebbero evitato la
rescissione, ma di portarlo "a equità" , cioè in una situazione che venga
incontro alle opposte esigenze delle parti, valutate in relazione alla
situazione specifica; accade allora che per evitare la rescissione il
contraente che ha approfittato della situazione di bisogno dell'altro, dovrà
aumentare la sua prestazione di ben più del 50% più uno del valore
dell'altra, perché se si limitasse a ciò, difficilmente il giudice, chiamato
a valutarla, potrebbe considerare equa una prestazione che vale poco più
della metà dell'altra.
Occupiamoci ora degli altri aspetti della
rescissione.
-
Prescrizione: l'azione di rescissione si prescrive nel termine
di un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.);
passato l'anno non sarà più possibile opporre
la rescissione, e, a differenza di quanto accade per i negozi
annullabili, nemmeno in via di eccezione;
-
Diritti dei terzi: a differenza di quanto accade per l'azione
di annullamento, la rescissione non pregiudica i diritti dei terzi,
anche se questi erano in mala fede (art. 1452 c.c.) ; sono fatti salvi,
però, gli effetti della trascrizione la domanda di rescissione; in altre
parole se la domanda di rescissione è stata trascritta prima del
contratto impugnato, la pronuncia sulla rescissione avrà effetto anche
nei confronti dei terzi.
Passiamo ora a un delicato
argomento, sempre relativo alla rescissione, e cioè il rapporto tra
rescissione e usura. Questa
è prevista dall'art. 644 c.p. che ha assorbito l'ipotesi dell'abrogato
articolo 644 bis c.p. relativo all'usura impropria. In ogni caso il nuovo
articolo 644 prevede il caso di chi si fa dare o promettere "in
corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o
vantaggi usurari" e al terzo comma si fa riferimento a chi pur non
ricevendo, o non avendo ricevuto la promessa, di interessi usurari,
(stabiliti in base all'art. 2 l.
108\1996 con decreto del ministero del tesoro), si approfitti di chi si
trova in stato di difficoltà economica o finanziaria; in quest'ultimo caso
la somiglianza con la rescissione è evidente.
Sarà quindi il giudice a stabilire se il caso
concreto di rescissione rientri nell'usura (soprattutto quella del comma 3
dell'art. 644 c.p.), ma se ciò sarà accertato tale contratto non sarà
semplicemente rescindibile, ma nullo per contrarietà a norme imperative. In
tal modo la vittima della rescissione-usura riceverà una tutela ben più
efficace di quella che può ottenere dalla sola rescissione.
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