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relatività del contratto
Dobbiamo chiederci verso quali soggetti sono rivolti
effetti del contratto; come prima risposta possiamo pensare sicuramente alle
parti che hanno stipulato l'atto, ma è anche vero che gli effetti del
contratto si riversano anche su coloro che subentrano nella posizione delle
parti e cioè:
a) gli eredi; b) gli aventi causa.
Gli eredi, come sappiamo, sono i continuatori della personalità del defunto
e subentrano in tutta la sua posizione patrimoniale;
Gli aventi causa sono coloro che derivano il loro diritto dal diritto di una
delle parti, i successori a titolo particolare. Il diritto dell'avente
causa, derivando da quello della parte, ne segue le vicende.
Al di fuori di questi soggetti abbiamo coloro che non sono toccati dalle
vicende contrattuali: i terzi; terzo è
colui che non è né parte, né erede o avete causa delle parti.
Queste persone non sono quindi toccate dagli effetti del contratto, anche se
si è soliti distinguere, in merito agli effetti contrattuali, tra efficacia
diretta ed efficacia riflessa; la prima, che è tipica contrattuale, tocca
solo le parti, mentre l'efficacia riflessa si propaga come conseguenza
indiretta della prima, sui terzi.
Abbiamo quindi stabilito che il contratto ha efficacia solo tra le parti e
che queste non possono disporre della sfera giuridica di altri soggetti, i
terzi, appunto. Questa ovvia affermazione sembra, però essere contraddetta
dallo stesso secondo comma dell'art. 1372 c.c. che permette in certi "casi
previsti dalle legge" l'effetto diretto del contratto anche sui terzi.
Dobbiamo chiederci, allora, quando è possibile che i terzi siano coinvolti
in contratti altrui e perché. Rispondendo alla seconda parte della domanda,
osserviamo che quando il contratto ha effetti favorevoli per il terzo, si
permette che possa avere efficacia su di lui, salvo che il terzo non intenda
rifiutare il beneficio.
Caso tipico è l'ipotesi prevista dall'art. 1411 del codice civile, il
contratto a favore del terzo, con tutte le sue derivazioni, come ad esempio
l'accollo.
Al di fuori del beneficio del terzo, rientrano i casi in cui una parte
s'impegna a coinvolgere nel rapporto contrattuale un terzo; in tal caso
abbiamo le ipotesi del contratto per persona da nominare (art. 1401 c.c.) e
della promessa del fatto di un terzo.
Osserviamo, però, che questi due ultimi contratti non rientrano nella
previsione del secondo comma dell'art. 1372, perché qui non c'è alcun
effetto diretto sui terzi, né favorevole né sfavorevole; ce ne occupiamo,
quindi, solo per comodità espositiva. Vediamo, quindi, una per una le
ipotesi di cui abbiamo parlato nei prossimi paragrafi.
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