Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Abbiamo visto che il
legislatore ha concepito la famiglia come luogo dove tutti i suoi membri
sono obbligati a collaborare per l'interesse comune.
I coniugi, in particolar modo, decidono
concordemente della vita familiare e il legislatore, in armonia con questi
scopi, è intervenuto per regolare anche i rapporti economici che la famiglia
intrattiene con i terzi. Si potrebbe prevedere che per le obbligazioni
assunte dai coniugi e per gli acquisiti da loro effettuati, il singolo
coniuge sia singolarmente responsabile per le obbligazioni assunte e solo a
lui debbano essere riferiti gli acquisiti.
In tal modo, però, si minerebbe quell’unità
familiare che il legislatore ha voluto creare, anteponendo l'interesse
personale del coniuge a quello della famiglia nel suo complesso, e, in
considerazione di ciò, il legislatore ha scelto come regime patrimoniale
privilegiato nei rapporti tra i coniugi quello della comunione legale dei
beni, prevista negli artt. 177 e ss. del codice civile. Il regime di
comunione legale è quindi "automatico" nel senso che è adottato in mancanza
di una diversa dichiarazione di volontà (art. 159 c.c.).
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