Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
rappresentazione
L’art. 467, infatti, ci dice, in primo luogo, cos’è
la rappresentazione. È un istituto abbastanza semplice, perché si
riferisce al caso in cui soggetto, chiamato all’eredità, si trovi nella
condizione di non potere o non volere accettare l’eredità (o il legato).
Non vuole perché rinuncia, non
può perché, magari, è indegno o anche è morto prima di aver accettato
l’eredità. Cosa accade, o meglio, cosa dovrebbe accadere in questi casi?
In teoria dovrebbero applicarsi una serie di regole specifiche, come gli
articoli 522 e 523, o anche l’art. 479,
ma
invece si applica la regola prevista dall’art. 467: al posto del chiamato
che non può o non vuole accettare l’eredità, subentrano i suoi discendenti,
ma non vi subentrano semplicemente, ma nel luogo e nel grado del loro
ascendente, insomma si sostituiscono in tutto e per tutto al loro
ascendente, ne prendono il posto. Bene, ma allora, ci si potrebbe chiedere,
ogni volta che qualcuno non può o non vuole accettare l’eredità ci sarà
sempre e comunque rappresentazione? No. Bisogna vedere che rapporto di
parentela c’era tra la persona che non ha voluto o potuto accettare
l’eredità, e il de cuius.
Per
l’art. 468 la rappresentazione opera rispetto al de cuius in due modi, in
linea retta e in linea collaterale. In altre parole bisognerà vedere se la
persona che non ha voluto o potuto accettare l’eredità era un discendente,
anche figlio adottivo, del de cuius (e quindi c’era un rapporto di parentela
in linea retta) o era fratello o sorella del de cuius (quindi parentela in
linea collaterale). Solo in questi casi i discendenti di questi parenti
succederanno per rappresentazione, mentre se il rapporto di parentela con il
de cuius era di altro tipo, per es. un ascendente del de cuius che non ha
potuto o voluto accettare l’eredità, non si avrà rappresentazione e si
applicheranno le normali regole previste per la successione.
Secondo l’art. 469 rubricato:
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
“
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali
o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità
di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per
stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione
avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del
medesimo ramo”.
All’infinito vuol dire che se i
discendenti chiamati in rappresentazione non possono o non vogliono
accettare, subentreranno i loro discendenti e così di seguito. Per
quanto riguarda il concetto di stirpe, questa indica il gruppo di
discendenti di ciascun chiamato. Nell’ambito della stirpe, tutta insieme
subentrata per rappresentazione, la divisione si fa per capi. Se, ad
esempio, due figli del de cuius abbiano rinunciato all'eredità e uno di loro
aveva tre figli mentre l'altro ne aveva uno solo, avremo due stirpi.
L'eredità del nonno non verrà divisa in quattro
parti uguali, ma in due parti uguali di cui una metà sarà ulteriormente
suddivisa per tre (i capi), mentre l'altra metà andrà tutta intera all'unico
figlio. Abbiamo visto che la rappresentazione opera in maniera automatica e
ciò è tanto vero soprattutto della successione legittima. Ma cosa
accade nella successione testamentaria? Secondo l'articolo 467 comma 2 la
rappresentazione si applica negli stessi modi della successione legittima
anche nella successione testamentaria. Il testatore, tuttavia, può aver
previsto il caso in cui l'istituito non voglia o non possa accettare
l'eredità o il legato designando la persona da sostituire.
Può accadere, ad esempio, che nel testamento il
testatore scriva: " istituisco mio erede Tizio, ma nel caso in cui rinunzi
all'eredità, istituisco mio erede Sempronio ".
In queste ipotesi non si avrà rappresentazione e
i figli di Tizio non subentreranno nella posizione del loro genitore.
Torna alla pagina iniziale del manuale