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Rappresentanza senza poteri
È questo il caso del c.d. " falsus procurator ", cioè di chi agisce come rappresentante senza averne i poteri e, sempre in tale veste, conclude un contratto con un terzo. È ovvio che il falsamente rappresentato non può essere obbligato alla osservanza del contratto concluso dal falso rappresentante, ma potrebbe essere comunque interessato a questo come nel caso in cui il contratto sia comunque conveniente. Come potrebbe agire in quest'ultimo caso? Ci soccorre l'articolo 1399 c.c. che consente al falsamente rappresentato di far proprio il contratto concluso dal falsus procurator attraverso la ratifica; leggiamone la definizione:
Con la ratifica, quindi, la
situazione diviene uguale a quella normale è, in altre parole, come se il
falsus procurator avesse avuto sin dal primo momento la procura.
Se, però, nel periodo d'inefficacia del contratto,
dei terzi hanno acquistato dei diritti, la ratifica non sarà loro
opponibile.
La possibilità di ratifica giustifica ancor più la
tesi di coloro che ritengono inefficace, ma valido, il negozio concluso dal
falso rappresentante; se si trattasse, infatti, di contratto nullo, non si
vede come poi il rappresentato potrebbe farne propri gli effetti con
efficacia retroattiva attraverso la ratifica.
Abbiamo visto che il falsamente rappresentato può
intervenire e ratificare l'operato del falsus procurator;
ma cosa
accade se non vi è ratifica?
Osserviamo subito che il terzo
contraente, per non rimanere nell'incertezza, può dare un termine al
falsamente rappresentato affinché si pronunci sulla ratifica, ma nemmeno
questo potrebbe servire a far ratificare il contratto.
Torniamo
quindi a chiederci: cosa accade se non vi è ratifica o questa è stata
negata?
Rispondiamo: il falsus procurator sarà
responsabile per i danni arrecati al terzo contraente che, però, non
potrà chiedere l'esecuzione del contratto divenuto definitivamente
inefficace.
Responsabile sarà il falsus procurator, ma dovrà
risarcire al terzo contraente il c.d. "interesse negativo" cioè quello che
il terzo aveva a non essere coinvolto in trattative e spese inutili ma non
il c.d. "interesse positivo" che il terzo contraente aveva alla esecuzione
del contratto.
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