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rafforzamento del diritto al risarcimento
Come abbiamo visto parlando
delle conseguenze dell'inadempimento, il creditore potrà scegliere di
chiedere al debitore il risarcimento del danno subìto proprio a causa
dell'inadempimento; tale richiesta è però successiva all'inadempimento e
potrebbe, comunque, non soddisfare le ragioni del creditore per
l'insufficienza del patrimonio del debitore o per le difficoltà e i costi
che tale attività comporta.
Per questo motivo il creditore può tutelarsi (d'accordo
con il debitore o con l'altra parte contrattuale) per ottenere una tutela
preventiva in caso d’inadempimento che, di solito, si sostanzia nella
determinazione anticipata della somma dovuta in caso d’inadempimento (nella
clausola penale), o nel possesso diretto di una somma di denaro consegnata
dal debitore da trattenere sempre in caso d’inadempimento (nella caparra
confirmatoria).
Diverso dalla clausola penale e dalla caparra è il
diritto di ritenzione che permette al creditore di trattenere un bene del
debitore in suo possesso sino all'adempimento.
Ne troviamo diverse ipotesi sparse nel codice
civile (ad es. artt. 748c.c.1006 c.c.1152 c.c.) tutte eccezionali.
Qui non c'è nessun rafforzamento del diritto al
risarcimento poiché la cosa non può essere trattenuta come anticipo di
quanto dovuto, né come anticipo del risarcimento ma serve a creare una
maggiore pressione sul debitore affinché sia stimolato all'adempimento.
Approfondiamo ora quanto abbiamo anticipato nei paragrafi successivi.
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