Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
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Il
matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazione, che consiste
dell'affissione alla porta della casa comunale del luogo di residenza di uno
dei coniugi, di un atto dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ad
identificare gli sposi ed il luogo di celebrazione (articolo 93 c.c.).
La pubblicazione deve essere
richiesta da ambedue gli sposi o da persona da loro incaricata.
Scopo la pubblicazione è di rendere pubblico
dominio la futura celebrazione del matrimonio; in tal modo, chiunque vi
abbia interesse potrà fare opposizione la matrimonio ove sussistano
impedimenti.
Il matrimonio non può essere celebrato
prima del quarto giorno dopo che sia compiuta la pubblicazione.
In alcuni casi si può evitare la pubblicazione o
ridurre il termine; l'articolo 100 del codice civile si riferisce
espressamente all'esistenza di gravi motivi che possono portare alla
riduzione o addirittura alla soppressione della pubblicazione; ancora
l'articolo 101 stabilisce che nel caso in cui uno dei coniugi versi in
imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile procede alla
celebrazione del matrimonio omettendo la pubblicazione.
L'ufficiale dello stato
civile alla presenza di due testimoni riceve le dichiarazioni delle parti
che si vogliono sposare, e in seguito le dichiara unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio non può essere sottoposto a
termine o a condizione, è quindi un actus legitimus, ma nel caso in cui
queste siano comunque inserite, si hanno per non apposte. È anche possibile
il matrimonio per procura (art. 111 c.c.).
Osserviamo subito che la " procura " di cui
all'articolo 111 non ha nulla a che vedere con la procura intesa come atto
attraverso il quale si conferisce il potere di rappresentanza. In questo
caso il procuratore riveste la figura di nuncius, cioè di semplice portatore
della volontà della parte senza che con quest'ultima vi possa interferire.
L'ufficiale di stato civile non può rifiutarsi di
celebrare matrimonio in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Secondo l'articolo 112 del codice civile il rifiuto può legittimamente
aversi solo quando vi sia una causa ammessa alla legge, come, ad esempio, il
rapporto di parentela tra le parti. Consideriamo, infine, che l'articolo 113
del codice civile ritiene valido il matrimonio celebrato davanti a un
apparente ufficiale dello stato civile
La validità è però subordinata a due condizioni:
1) esercizio di funzioni pubbliche da parte del
falso ufficiale dello stato civile;
2) buona fede degli sposi al momento della
celebrazione del matrimonio.
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