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proposta irrevocabile
Abbiamo visto che la proposta
può essere revocata a norma dell'art. 1328 comma 1; questo potere di revoca
può, tuttavia, rendere incerto l'accettante sull’effettiva stipula del
contratto e, potrebbe condizionare la sua stessa decisione di accettare o
meno la proposta.
Per questo motivo, e per meglio tutelare la certezza
dei commerci, il codice civile prevede una serie di ipotesi dove la proposta
(e a volte anche l'accettazione) non sono revocabili.
Cominciamo dal primo caso disciplinato dall'art. 1329
c.c.
Non c'è poi bisogno di aspettare la scadenza del
termine di efficacia nel caso in cui l'oblato (e cioè l'altra parte) la
rifiuti o l'accetti in maniera difforme.
Ricordiamo, inoltre, che se è stata avanzata una
proposta irrevocabile, questa rimane tale, anche se il proponente muore o
diviene incapace.
D'altro canto la proposta o l'accettazione
rimane efficace ( e quindi non è revocata) quando è fatta dall'imprenditore
che muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo,
però, che si tratti di piccoli imprenditori o quando la natura dell'affare o
altre circostanze rendano revocabile la proposta (art. 1330 c.c.).
Con l'accettazione, e quindi con l'esercizio del
diritto di opzione, il contratto si conclude senza bisogno di ulteriori
manifestazioni di volontà.
Ci occupiamo di questo tipo di contratto unilaterale (ma, attenzione, sempre con almeno due parti come tutti i contratti) in questa sede perché contiene il riferimento alla proposta irrevocabile, ma sicuramente la parte più interessante dell'ipotesi dell'art. 1333 è quella contenuta nel secondo comma, secondo cui il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, ma nel caso in cui non ci sia questo rifiuto il contratto è concluso. È uno dei casi in cui la legge dà valore al silenzio, equiparandolo a accettazione contrattuale.
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