Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
promessa di pagamento e ricognizione di debito
Rispondiamo che, indipendentemente dalla loro natura, dispensano colui a
favore del quale sono state fatte dall'onere di provare il rapporto
fondamentale. Avviene, quindi, un’inversione dell'onere della prova.
Non sarà quindi il creditore a dover provare l'esistenza del credito ex art.
2697 c.c. ma sarà il debitore a dover provare l'inesistenza del credito.
Se non vi riesce, si presume che questo esista. Il creditore avrà quindi
interesse a ricevere queste dichiarazioni perché gli faciliteranno il
compito in caso d’inadempimento.
Abbiamo parlato di ricezioni di questi atti, e la questione non è senza
importanza perché parte maggioritaria della dottrina ritiene trattarsi di
dichiarazioni (o negozi) recettizi. Entrambi
i tipi di promesse possono essere di due specie;
pure: se non è indicato il rapporto fondamentale;
titolate: se vi è l'indicazione
del rapporto fondamentale.
Le promesse pure sono quelle di cui si occupa
specificamente il codice all'art. 1988, ma si ritiene che la disciplina
contenuta in quest’articolo possa applicarsi anche alle promesse titolate,
anche se va riportata l'opinione che ritiene la promessa di pagamento e la
ricognizione di debito titolate delle confessioni, cui si applicherebbe la
disciplina prevista dagli artt. 2730 e seguenti del codice civile.
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