Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
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Nozione: è l'atto
attraverso il quale i fidanzati si impegnano reciprocamente a contrarre
matrimonio.
Per tutelare il coniuge che
aveva creduto nella celebrazione del matrimonio, è stabilito che il mancato
rispetto della promessa obbliga il promittente che senza giusto motivo
rifiuti di eseguirla, al risarcimento dei danni, peraltro, limitati alle
spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa.
Si stabilisce, inoltre, all'articolo 80, che il
promittente può domandare la restituzione dei doni quando il matrimonio non
è stato poi contratto. Ci si riferisce in questo caso alle cosiddette
donazioni manuali, ossia ai regali d'uso che normalmente si fanno tra
fidanzati proprio in vista del matrimonio. Tali donazioni non richiedono
forme particolari e si perfezionano con la consegna. Si distinguono, quindi,
dalle donazioni obnunziali (articolo 785 c.c.) che richiedono l'atto
pubblico e non producono alcun effetto sino alla celebrazione del
matrimonio.
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