Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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promessa di matrimonio

·         Nozione: è l'atto attraverso il quale i fidanzati si impegnano reciprocamente a contrarre matrimonio.

Prevista dagli articoli 79 e 80 e ss. del codice civile, viene di solito scambiata dai fidanzati prima matrimonio. Non bisogna credere che con la promessa i fidanzati siano comunque obbligati a contrarre matrimonio.
L'articolo 79, infatti, esplicitamente dispone che la promessa non obbliga né a contrarre matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di inadempimento. In altre parole non si potrebbe adire un giudice per ottenere il pagamento di una penale precedentemente convenuta in caso d'inadempimento dell'obbligo matrimoniale, oppure chiedere di  far rispettare l'obbligo matrimoniale.
La funzione della promessa di matrimonio la ritroviamo, invece, negli articoli 80 e 81 del codice civile.

Per tutelare il coniuge che aveva creduto nella celebrazione del matrimonio, è stabilito che il mancato rispetto della promessa obbliga il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla, al risarcimento dei danni, peraltro, limitati alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa. 
Si stabilisce, inoltre, all'articolo 80, che il promittente può domandare la restituzione dei doni quando il matrimonio non è stato poi contratto. Ci si riferisce in questo caso alle cosiddette donazioni manuali, ossia ai regali d'uso che normalmente si fanno tra fidanzati proprio in vista del matrimonio. Tali donazioni non richiedono forme particolari e si perfezionano con la consegna. Si distinguono, quindi, dalle donazioni obnunziali (articolo 785 c.c.) che richiedono l'atto pubblico e non producono alcun effetto sino alla celebrazione del matrimonio.

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