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promessa al pubblico
Il contenuto della promessa al pubblico può essere il
più vario; tipico è il caso di chi promette una somma di denaro a chi
riporterà il cane smarrito. La promessa la pubblico si distingue
dall'offerta al pubblico perché quest'ultima è una proposta contrattuale, e
dall'ipotesi dell'art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni a carico del
solo proponente) perché, secondo la tesi più accreditata, la promessa al
pubblico non è un contratto.
Caratteristica della promessa al pubblico è proprio il fatto di essere
rivolta "al pubblico" cioè a un destinatario indeterminato.
Questa caratteristica ha fatto nascere la discussione se possa essere
considerata come promessa al pubblico una dichiarazione rivolta ad un gruppo
determinato, come i soci di un circolo.
La risposta può essere positiva solo nel caso in cui si consideri "il
pubblico" come un insieme di persone individuate collettivamente e non nella
loro soggettività. Poiché la promessa non può essere efficace per un tempo
indefinito, il secondo comma dell'art. 1989 ne prevede la durata massima di
un anno, se il termine non è stato apposto o non risulta dalla sua natura o
scopo. Prima della scadenza del termine, la promessa può essere revocata
solo per giusta causa, ma solo se la revoca sia anch'essa resa pubblica
nelle stesse forme della promessa o in una equivalente.
Ovviamente la revoca non avrà effetto se si è già verificata la situazione
promessa o si è compiuta l'azione oggetto della promessa. Se l'azione
richiesta è stata compiuta da più persone separatamente o in comune, la
prestazione promessa, se è unica, spetta a chi per primo ne ha dato notizia
al promittente (art. 1991 c.c.).
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