Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
privilegi
Abbiamo
già visto che tutti i creditori devono essere soddisfatti in eguale misura
dal patrimonio del debitore inadempiente. In certi casi, però, vi sono dei
crediti di rilevanza maggiore rispetto ad altri, rilevanza non economica ma
sociale o giuridica.
Quando ciò accade, il legislatore dispone che questi
creditori debbano essere favoriti rispetto gli altri in caso di esecuzione
sul patrimonio del debitore.
Da questa speciale considerazione nascono, appunto, i
privilegi che sono caratteristiche particolari del credito accordate
esclusivamente dalla legge in relazione alla particolare causa dello stesso.
Si tratta di situazioni eccezionali che trovano
fondamento nella legge e che, di solito, sorgono in maniera automatica senza
che vi sia una specifica convenzione fra le parti. In certi casi, però, le
parti possono far nascere convenzionalmente un privilegio; ciò non vuol dire
che possano esistere privilegi di natura convenzionale, ma significa
semplicemente che un privilegio previsto dalla legge può essere subordinato
alla convenzione delle parti.
Normalmente il privilegio non risulta dal credito; ciò
vuol dire che non sono previste particolari forme di pubblicità come invece
accade per l'ipoteca, in certi casi, tuttavia, la legge prevede particolari
forme di pubblicità per render nota l'esistenza del privilegio.
Nel codice civile e nelle leggi speciali troviamo
diversi esempi di crediti privilegiati; ricordiamo i crediti scaturenti da
rapporto di lavoro o i crediti dovuti per alimenti o, ancora, i crediti
dovuti per tributi diretti allo Stato. Come si vede tali crediti non
differiscono dagli altri se non per la loro natura, per la loro causa come
dice l'articolo 2745. Riassumiamo quanto abbiamo detto sinora circa la
natura del privilegio:
Molti altri casi di privilegi speciali li troviamo
elencati del codice civile dall'articolo 2755 all'articolo 2769. Se la legge
non dispone diversamente, i privilegi speciali hanno diritto di seguito; ciò
vuol dire che anche in caso di alienazione dei beni oggetto del privilegio
questo potrà esercitarsi anche nei confronti dei terzi acquirenti.
Diversamente accade per il privilegio generale; qui il
privilegio è riconosciuto dalla legge indipendentemente dal rapporto che può
intercorrere col bene mobile che ne è oggetto; in altre parole è
riconosciuta una particolare importanza alla causa del credito per se
stessa, e per questo motivo si è scelto di non legare il privilegio con
particolare bene mobile, ma di estenderlo a tutti beni mobili del debitore.
Parlando delle cause legittime di prelazione abbiamo
rilevato che il creditore che ne gode è preferito rispetto gli altri
creditori in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore; specifichiamo
adesso che questa preferenza è accordata soprattutto sui creditori
chirografari che sono quelli non garantiti; rispetto a questi creditori è
quindi facile stabilire chi dovrà essere preferito.
Ma che cosa accade se vi sono più creditori privilegiati oppure se vi
sono più creditori che vantano diverse cause di prelazione sui beni del
debitore?
Il codice civile risolve tutti questi problemi dettando
un’analitica disciplina per risolvere i conflitti che possono sorgere tra
più creditori privilegiati o tra più creditori tutti forniti di cause
legittime di prelazione. Cerchiamo di schematizzare l'intricata materia in
merito all’ordine tra le cause legittime di prelazione nell’elenco qui
sotto:
I casi riportati sono quelli
previsti dall'articolo 2748 del codice civile e sono validi in via generale,
nel senso che possono essere derogati da speciali disposizioni di legge che
dispongano diversamente.
Occupiamoci adesso
dell'ordine tra i vari privilegi
mobiliari
generali o speciali (art. 2777 c.c.), in altre parole vogliamo sapere
quale tra più crediti tutti assistiti da privilegio, deve essere preferito
in sede di esecuzione sui beni del debitore:
In ogni caso lo stesso articolo 2778 fa salvo quanto
stabilito dall'articolo 2777; in altre parole bisognerà prima soddisfare i
creditori di cui all'articolo 2777 e solo dopo aver soddisfatto questi
ultimi si potrà seguire l'ordine di cui all'articolo 2778. Sempre seguendo
la stessa tecnica, l’articolo 2780 del codice civile si occupa dell'ordine
tra i vari privilegi immobiliari. Se poi concorrono più creditori tutti
egualmente privilegiati, l'articolo 2782 del codice civile stabilisce che
questi saranno soddisfatti in proporzione dell'importo del loro credito.
Potrebbe darsi, infine, che la legge non stabilisca
l'ordine di preferenza relativo a un credito privilegiato; in questo caso
l'articolo 2783 dispone che questo credito si ponga come ultimo dietro agli
altri crediti privilegiati di cui è stabilito l'ordine di preferenza.
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