presunzioni
- Nozione: sono “le conseguenze che la
legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto
ignorato” (art. 2727 c.c.).
Un fatto può essere provato attraverso gli ordinari mezzi di prova, come
la testimonianza, la scrittura privata etc.
In questi casi il giudice si limita a valutare se la prova da sola è
in grado, o meno, a rappresentare il fatto di causa.
Con la presunzione si riesce a provare un fatto di causa, non attraverso una
valutazione della prova, ma attraverso un ragionamento.
Le presunzioni sono, infatti, “le
conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad
un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.).Per giungere all’accertamento del
fatto, quindi, si ricorre a un ragionamento. Alle volte il ragionamento è
stato già compiuto dal legislatore che ha ritenuto necessariamente scaturire
da certi fatti determinate conseguenze, altre volte è il giudice che compie
liberamente il ragionamento, senza essere vincolato dalle scelte del
legislatore.
Vi sono, quindi, due tipi di presunzioni, legali e semplici. Le presunzioni
legali sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire a
un fatto ignoto; contenute, di solito, nel codice civile, dispensano la
parte favorita dalla presunzione dal provare i fatti di causa.
Possono a loro volta dividersi in due categorie: presunzioni assolute, che non ammettono prova contraria (es. art.
599 c.c.); presunzioni relative,
che ammettono prova contraria (es. artt. 234, 235 c.c.). Le presunzioni
semplici sono quelle ricavate dal giudice e non dalla legge. La signoria del
giudice, però, non è anche in questo caso piena.
Il giudice, recita l’art. 2729 c.c., non deve
ammettere che presunzioni gravi, precisi e concordanti. Non è possibile,
inoltre, far ricorso a tali presunzioni nei casi in cui la legge esclude la
prova per testimoni, come ad es. nelle ipotesi degli art. 2721, 2722 c.c.
Generalmente si ritiene che i fatti che il giudice pone alla base delle
presunzioni semplici siano indizi.
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