Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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prescrizioni presuntive
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Nozione: sono previste in particolari casi, dove il
pagamento di un debito avviene, di solito, senza che il debitore provveda a
farsi rilasciare una quietanza. In queste ipotesi, passato un breve lasso di
tempo si presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto
estinto.
Come si vede dalla definizione, non si tratta di vere e
proprie prescrizioni, ma di "presunzioni di estinzione di diritti", regolate dal
codice civile agli articoli 2954 e seguenti.
Andando ad analizzare i casi previsti notiamo che si tratta di
ipotesi " minori ", cioè di casi relativi a diritti patrimoniali di tenue
entità; si fa riferimento, infatti, alle somme dovute agli osti ed agli
albergatori per il vitto ed l'alloggio, alla retribuzione dovuta di insegnanti
per le lezioni che impartiscono a mesi, a giorni o ad ore oppure alle somme
dovute ai farmacisti per il prezzo dei medicinali.
Si tratta quindi di ipotesi relative alla vita di tutti giorni, dove normalmente
non ci si preoccupa di rendere troppo formali i rapporti attraverso l'uso di
documenti; il legislatore in questo caso è venuto incontro alle esigenze del
debitore ritenendo che questi abbia già pagato o, comunque, abbia posto in
essere un'attività che ha portato all'estinzione del diritto del creditore
(novazione, remissione del debito ecc.).
Potrebbe accadere, però, che a differenza di quanto presunto dal legislatore, il
diritto del creditore non sia stato soddisfatto; per questo motivo al titolare
del diritto è riconosciuto il potere di provarne l'esistenza, ma l'unico mezzo a
sua disposizione sarà il giuramento.
Analizziamo ora in maniera dettagliata le ipotesi di prescrizione presuntive:
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Prescrizione presuntiva di sei mesi
(art. 2954 c.c.): si prescrive in sei mesi il
diritto degli albergatori degli osti per l'alloggio e il vitto che
somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti
coloro che danno alloggio con o senza pensione;
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Prescrizione presuntiva di un anno
(art. 2955c.c.): Si prescrive in un anno il diritto: 1) degli insegnanti,
per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a
ore; 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
non superiori al mese; 3) di coloro che tengono convitto o casa di
educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e
dell'istruzione; 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti
compiuti nella loro qualità; 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci
vendute a chi non ne fa commercio; 6) dei farmacisti, per il prezzo dei
medicinali.
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Prescrizione presuntiva di tre anni (art. 2956 c.c.): Si
prescrive in tre anni il diritto: 1) dei prestatori di lavoro, per le
retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese; 2) dei professionisti,
per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese
correlative; 3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più
lungo di un mese.
Come si vede le prescrizioni presuntive hanno a oggetto i
più disparati rapporti di natura patrimoniale; tra questi vi sono anche rapporti
di lavoro dipendente. In questi ultimi casi
la Corte Costituzionale ha stabilito che la prescrizione non
corre durante rapporto di lavoro, ma solo dopo che sarà terminato. Le
prescrizioni presuntive cominciano a decorrere dal giorno della scadenza della
retribuzione periodica o dal compimento della prestazione; termini diversi sono
previsti per le retribuzioni dovute ad avvocati (art.2957 c.c.). Al di fuori del
giuramento il creditore non ha altri mezzi per provare l'esistenza del suo
diritto; l'ultima sua speranza potrebbe consistere, però, nell'attività stessa
del debitore. Se questi, infatti, confessa in giudizio che il diritto non si è
estinto, oppure semplicemente ne ammette l'esistenza, tale attività sarà
sufficiente per togliere efficacia all'eccezione di estinzione che ha sollevato.
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