Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Prescrizione
Il trascorrere del
tempo porta con sé numerose conseguenze; soffermandoci solo su quelle di natura
giuridica, notiamo subito che con il passare del tempo diviene difficile provare
una determinata situazione giuridica poiché il ricordo di fatti lontani
inevitabilmente diviene confuso, e può anche accadere che si perdano i documenti
idonei a render chiara l'esistenza stessa di un diritto.
D'altro canto il solo trascorrere del tempo non basterebbe a giustificare la
perdita di un diritto; è infatti vero che sin quando il titolare di un diritto
fa uso dei poteri che ad esso sono connessi, dimostra la sua volontà di non
abbandonarlo.
Se, all'opposto, non ne fa alcun uso, implicitamente dimostra il suo
disinteresse che, protrattosi per un tempo più o meno lungo, produrrà come
conseguenza la perdita di quella posizione giuridica.
Da quanto abbiamo detto, si capisce come mai possiamo considerare fondamento
della prescrizione sia l'inerzia del titolare del diritto sia l'esigenza di
certezza dei rapporti giuridici.
Accade, infatti, che nelle singole norme che si occupano della
prescrizione spesso rileva l'una o l'altra esigenza, facendoci intendere che
entrambe (e non l'una o l'altra come ritiene parte della dottrina)
contribuiscono a creare le fondamenta dell'istituto. Iniziamo subito col dire
che non tutti i diritti si prescrivono; ve ne sono infatti alcuni che non si
prescrivono a causa della loro natura.
Prendiamo, ad esempio, i diritti della personalità
che non si prescrivono mai.
Elenchiamo i principali diritti che
non sono soggetti a prescrizione:
Come abbiamo visto in
precedenza, per la prescrizione sono necessari due elementi: 1. Il trascorrere
del tempo;
Soffermiamoci sul primo punto: il termine di prescrizione ordinario
è di dieci anni.
Ciò vuol dire che se la legge non dispone
diversamente tutti i diritti si prescrivono in questo lasso di tempo.
È da notare, però, che sono previsti termini più brevi o più lunghi rispetto a
quello ordinario.
Vediamo gli altri termini di prescrizione:
Passiamo ora alle prescrizioni brevi.
Come abbiamo visto nel caso di prescrizioni brevi il termine è inferiore a quello ordinario di dieci anni. Se, però, il diritto soggetto a prescrizione breve è accertato con sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrive in dieci anni e non più in cinque.
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