Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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Prescrizione

 

Il trascorrere del tempo porta con sé numerose conseguenze; soffermandoci solo su quelle di natura giuridica, notiamo subito che con il passare del tempo diviene difficile provare una determinata situazione giuridica poiché il ricordo di fatti lontani inevitabilmente diviene confuso, e può anche accadere che si perdano i documenti idonei a render chiara l'esistenza stessa di un diritto.
D'altro canto il solo trascorrere del tempo non basterebbe a giustificare la perdita di un diritto; è infatti vero che sin quando il titolare di un diritto fa uso dei poteri che ad esso sono connessi, dimostra la sua volontà di non abbandonarlo.
Se, all'opposto, non ne fa alcun uso, implicitamente dimostra il suo disinteresse che, protrattosi per un tempo più o meno lungo, produrrà come conseguenza la perdita di quella posizione giuridica.
Da quanto abbiamo detto, si capisce come mai possiamo considerare fondamento della prescrizione sia l'inerzia del titolare del diritto sia l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Accade, infatti, che nelle singole norme che si occupano della prescrizione spesso rileva l'una o l'altra esigenza, facendoci intendere che entrambe (e non l'una o l'altra come ritiene parte della dottrina) contribuiscono a creare le fondamenta dell'istituto. Iniziamo subito col dire che non tutti i diritti si prescrivono; ve ne sono infatti alcuni che non si prescrivono a causa della loro natura.
Prendiamo, ad esempio, i diritti della personalit
à che non si prescrivono mai.
Elenchiamo i principali diritti che non sono soggetti a prescrizione:

Come abbiamo visto in precedenza, per la prescrizione sono necessari due elementi: 1. Il trascorrere del tempo;2. L'inerzia del titolare del diritto.
Soffermiamoci sul primo punto:  il termine di prescrizione ordinario
è di dieci anni.
Ciò vuol dire che se la legge non dispone diversamente tutti i diritti  si prescrivono in questo lasso di tempo. 
È da notare, però, che sono previsti termini più brevi o più lunghi rispetto a quello ordinario.
 
Vediamo gli altri termini di prescrizione:

Passiamo ora alle prescrizioni brevi.

Come abbiamo visto nel caso di prescrizioni brevi il termine è inferiore a quello ordinario di dieci anni. Se, però, il diritto soggetto a prescrizione breve è accertato con sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrive in dieci anni e non più in cinque.

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