Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
possesso
Sino ad ora abbiamo sempre
parlato di diritti, e abbiamo visto che essere titolare di un diritto
significa, sostanzialmente, poter compiere certe attività; se sono
proprietario di un fondo, ho il potere di entrarvi, porre delle recinzioni,
coltivarlo etc. e tutto questo indicherà che io sono il proprietario del
fondo, o il titolare di un altro diritto reale.
Si supporrà che a questa situazione di fatto
corrisponda anche una situazione di diritto; ma quello che appare potrebbe
anche non corrispondere alla realtà giuridica di quel fondo; potrebbe
essere, infatti, che nel fondo vi entro senza esserne il proprietario,
mentre il proprietario semplicemente se ne disinteressa. Stando così le
cose, qualsiasi altra persona potrebbe entrare nel fondo e cacciar via chi
lì si trova, asserendo di essere lui il proprietario, e questa situazione
potrebbe ripetersi ogni qual volta si dubiti che alla situazione di fatto
corrisponda una situazione di diritto. È facile immaginare cosa accadrebbe
se fosse consentita quest’attività; il pericolo di conflitti tra i cittadini
aumenterebbe in misura rilevante, e a poco servirebbe ricorrere ai
tribunali, perché l'accertamento di un diritto reale richiede tempo e fatica
(pensiamo alla famosa "probatio diabolica" per il diritto di proprietà).
Come fare,
allora, per evitare che si creino conflitti continui tra i cittadini? Come
fare a evitare che i titolari di diritti si vedano nei fatti spogliati delle
loro posizioni giuridiche a causa della lunghezza e difficoltà del loro
riconoscimento innanzi ai tribunali?
La risposta a queste domande si è trovata
riconoscendo valore giuridico a quella situazione di fatto che si manifesta
in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro
diritto reale, in una parola, tutelando e attribuendo valore giuridico al
possesso.
Tutelare e
attribuire valore giuridico a quella situazione di fatto detta possesso, che
cosa significa?
Significa che il possessore può tutelare dinanzi
ad un tribunale questa sua situazione di fatto indipendentemente dalla
dimostrazione della titolarità del diritto, ed ecco che a lui sono
riconosciuti specifici mezzi processuali, azioni dette "azioni possessorie".
Significa che dal solo possesso
scaturiscono conseguenze giuridiche che possono portare anche all'acquisto
del diritto, come accade nell’usucapione.
Per indicare questa complessa situazione di fatto
e tutto quello che ne consegue, si parla di "ius possessionis", un diritto,
certo, ma un diritto a una tutela provvisoria, destinato a cedere di fronte
alla dimostrazione del vero diritto. Per questo motivo non bisogna
confondere lo ius possessionis con lo "ius possidendi" che è il diritto del
proprietario a possedere, diritto che esiste anche quando il proprietario
non possiede, perché è stato spogliato del possesso, o anche perché non lo
ha mai conseguito, mentre non è concepibile che scaturiscano effetti dal
possesso quando questo non vi sia mai stato.
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