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possesso in buona fede
· Possesso di buona fede (art. 1147 c.c.): è il possesso di un bene che si svolge ignorando di ledere un altrui diritto.
Abbiamo spesso accennato al
possesso di buona fede, e abbiamo anche visto che questa qualificazione del
possesso produce importanti conseguenze in capo al possessore; se è in buona
fede, può avvalersi della usucapione abbreviata, può far suoi i frutti
naturali e civili fino al momento della domanda giudiziale, o, ancora, può
ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovutegli per
i miglioramenti recati alla cosa.
Ma quando il
possessore è in buona fede? Rispondiamo:
quando non sa che il suo possesso lede l'altrui diritto.
Questa situazione può verificarsi, ad esempio,
quando il possessore riceve il bene da un soggetto che con abili manovre si
spaccia per titolare del diritto;
in questo caso il possessore è convinto di agire
in maniera corretta, credendo di ricevere il bene dal vero titolare del
diritto ed è, quindi, in buona fede.
Come si vede la buona fede di cui all'art. 1147 è
un atteggiamento dalla psiche, è, quindi, buona fede soggettiva da non
confondere con la buona fede oggettiva cui fanno riferimento numerosi
articoli del codice (ad es. l'art. 1375) dove è intesa come regola di
comportamento corretto.
Il possessore di buona fede è, quindi, una persona
che è caduta in un errore, ma non si può tollerare che ci si possa
avvantaggiare del proprio errore in tutti i casi; il secondo comma dell'art.
1147 dispone, infatti, che la buona fede non giova se l'ignoranza di ledere
l'altrui diritto deriva da colpa grave;
l'esistenza della colpa grave va accertata caso
per caso, ma certamente ricorre quando il possesso è stato conseguito senza
un minimo di attenzione, attenzione che, se attivata, avrebbe fatto sorgere
un dubbio o un sospetto. In ogni caso il presentarsi del dubbio o del
sospetto nella mente del possessore è incompatibile con la buona fede che è
pur sempre piena ignoranza della lesione dell'altrui diritto.
L'art. 1147 pone, infine, al terzo comma altre due
importanti regole: a) ai fini processuali la buona fede è presunta; sarà, in
altre parole, chi la contesta a dover provare la mala fede del possessore;
b) per aversi buona fede idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge,
basta che questa vi sia stata al momento dell'acquisito, essendo ininfluente
la mala fede successiva.
Passiamo, ora, alla più importante applicazione
del principio di buona fede contenuta nell'art. 1153
relativo al possesso di beni mobili;
ebbene, secondo quest’articolo il possesso di beni mobili ricevuto da chi
non è il proprietario fa acquistare la proprietà al possessore se: 1. il
possesso è stato conseguito in buona fede al momento della consegna; 2.
esiste un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
Come si vede la buona fede gioca un ruolo
determinante nell'acquisto della proprietà, tanto determinante che
ricorrendo anche gli altri elementi della consegna e del titolo, il bene si
acquista libero da diritti altrui, a titolo originario.
Di conseguenza il proprietario non potrà
rivendicare il bene, e nemmeno gli altri titolari di diritti sul bene
potranno farli valere, salvo che questi diritti non risultavano dal titolo
(astrattamente idoneo) di acquisto del possessore.
Interessante è regola dell'art. 1154
c.c. sempre relativa alla buona fede
nell'acquisto di beni mobili; abbiamo già accennato al fatto che la buona
fede è soggettiva e deve, di conseguenza, riguardare il solo possessore;
ebbene se il possessore di buona fede aliena il bene a una terza persona che
sa della illegittima provenienza della cosa, questa persona non vedrà fatto
salvo il suo acquisto proprio perché è in mala fede. Sempre secondo l'art.
1153 come si può acquistare la proprietà sui beni mobili, allo stesso modo
si possono acquistare sui beni mobili i diritti di usufrutto, di uso e di
pegno. Ricordiamo, infine, che la regola esposta nell'art. 1153 non si
applica alle universalità di mobili e ai beni mobili registrati (art. 1156
c.c.).
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