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possesso e detenzione
Nel paragrafo precedente abbiamo visto cos'è il possesso, chiediamoci ora quali sono i suoi elementi costitutivi, in che modo riusciamo a riconoscerlo. Secondo la dottrina tradizionale gli elementi costitutivi del possesso sono due:
Come è evidente il
possesso si compone di due componenti, uno oggettivo e l'altro soggettivo;
particolare rilevanza riveste quest'ultimo elemento, l'elemento soggettivo,
perché è da questo che riusciamo a distinguere il possesso dalla detenzione.
Il secondo comma dell'art. 1140 c.c. dispone, infatti, che: “Si
può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la
detenzione della cosa”.
Ma allora che cosa fa di diverso quest'altra
persona che non possiede direttamente? Cosa fa il detentore?
Nei fatti non si comporta diversamente dal
possessore, ma è "nell'animus" che si scopre la differenza, perché il
detentore esercita il potere sulla cosa con la consapevolezza di non voler
tenere la cosa come titolare di un diritto reale, ma per ragioni diverse,
come per ragioni di amicizia, o perché è un conduttore, o perché è un
dipendente e così via....
In conclusione potremmo definire la detenzione
come una sorta di possesso minore, dove esteriormente ci si comporta come un
possessore, ma non se ne ha l'animo essendo coscienti che il bene è di
altri.
Volendo individuare gli elementi della detenzione,
non definita dal codice, possiamo individuarli in:
Un’ulteriore distinzione viene fatta in dottrina tra:
In generale l'art. 1141 c.c.
presume che chi esercita il potere di fatto su una cosa sia possessore e non
detentore, ma lo stesso articolo ammette che la detenzione possa mutarsi in
possesso.
Il mutamento dovrebbe avvenire nel momento in cui
il detentore agisca con l'animus del possessore, ma da solo questo elemento
non è sufficiente.
Sono infatti necessari atti esteriori
che diano riconoscibilità al mutamento dell'animus, e il secondo comma
dell'art. 1141 ci parla proprio di questi casi detti
di interversione del
possesso, che possono verificarsi per:
Come si può avere il
mutamento della detenzione in possesso (traditio brevi manu), così si può
verificare l'opposta ipotesi, cioè il mutamento del possesso in detenzione;
questa ipotesi, non contemplata dal codice civile, potrà verificarsi ad
esempio nel caso in cui il proprietario venda il suo appartamento
divenendone, però, conduttore (constitutum possessorium) . Chiudiamo
l'argomento con due importanti regole riportate dagli articoli 1142 e 1143
del codice civile.
L'art. 1142 facilita il compito del
possessore che voglia provare la continuità del suo possesso stabilendo, a
suo favore, una presunzione di possesso intermedio; in altre parole se il
possessore attuale dimostra che ha posseduto in un tempo più remoto, si
presume, che abbia posseduto anche nel periodo intermedio. È però possibile
fornire la prova contraria, dimostrare, cioè, che il possessore non ha
esercitato il possesso nel periodo intermedio.
Nella stessa ottica dell'art. 1142 si pone il
successivo articolo 1143 perché dispone che se il possessore ha un titolo
giustificativo del suo possesso, si presume che egli abbia posseduto dalla
data del titolo sino al momento attuale; anche questa presunzione può però
essere vinta dimostrando la mancanza di continuità del possesso.
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