Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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possesso e detenzione

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Nel paragrafo precedente abbiamo visto cos'è il possesso, chiediamoci ora quali sono i suoi elementi costitutivi, in che modo riusciamo a riconoscerlo. Secondo la dottrina tradizionale gli elementi costitutivi del possesso sono due:

Come è evidente il possesso si compone di due componenti, uno oggettivo e l'altro soggettivo; particolare rilevanza riveste quest'ultimo elemento, l'elemento soggettivo, perché è da questo che riusciamo a distinguere il possesso dalla detenzione. Il secondo comma dell'art. 1140 c.c. dispone, infatti, che: “Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Ma allora che cosa fa di diverso quest'altra persona che non possiede direttamente? Cosa fa il detentore?
Nei fatti non si comporta diversamente dal possessore, ma è "nell'animus" che si scopre la differenza, perché il detentore esercita il potere sulla cosa con la consapevolezza di non voler tenere la cosa come titolare di un diritto reale, ma per ragioni diverse, come per ragioni di amicizia, o perché è un conduttore, o perché è un dipendente e così via....
In conclusione potremmo definire la detenzione come una sorta di possesso minore, dove esteriormente ci si comporta come un possessore, ma non se ne ha l'animo essendo coscienti che il bene è di altri.
Volendo individuare gli elementi della detenzione, non definita dal codice, possiamo individuarli in:

Un’ulteriore distinzione viene fatta in dottrina tra:

In generale l'art. 1141 c.c. presume che chi esercita il potere di fatto su una cosa sia possessore e non detentore, ma lo stesso articolo ammette che la detenzione possa mutarsi in possesso.
Il mutamento dovrebbe avvenire nel momento in cui il detentore agisca con l'animus del possessore, ma da solo questo elemento non è sufficiente.
Sono infatti necessari atti esteriori che diano riconoscibilità al mutamento dell'animus, e il secondo comma dell'art. 1141 ci parla proprio di questi casi detti di interversione del possesso, che possono verificarsi per:

Come si può avere il mutamento della detenzione in possesso (traditio brevi manu), così si può verificare l'opposta ipotesi, cioè il mutamento del possesso in detenzione; questa ipotesi, non contemplata dal codice civile, potrà verificarsi ad esempio nel caso in cui il proprietario venda il suo appartamento divenendone, però, conduttore (constitutum possessorium) . Chiudiamo l'argomento con due importanti regole riportate dagli articoli 1142 e 1143 del codice civile.
L'art. 1142 facilita il compito del possessore che voglia provare la continuità del suo possesso stabilendo, a suo favore, una presunzione di possesso intermedio; in altre parole se il possessore attuale dimostra che ha posseduto in un tempo più remoto, si presume, che abbia posseduto anche nel periodo intermedio. È però possibile fornire la prova contraria, dimostrare, cioè, che il possessore non ha esercitato il possesso nel periodo intermedio.
Nella stessa ottica dell'art. 1142 si pone il successivo articolo 1143 perché dispone che se il possessore ha un titolo giustificativo del suo possesso, si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo sino al momento attuale; anche questa presunzione può però essere vinta dimostrando la mancanza di continuità del possesso.

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