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petizione dell'eredità
L'azione, che spetta solo all'erede, è
imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione
eventualmente intervenuta. Si tratta di un'azione speciale concessa
all'erede, che ha in comune con la rivendica il carattere della
imprescrittibilità.
A guardare bene, però, quest’azione tende a far conseguire all'erede il
possesso dei beni ereditari, ma si distingue dalle azioni possessorie, oltre
per la sua imprescrittibilità, per le diverse condizioni necessarie per
poterla esperire. Non è previsto, infatti, che vi sia stato spoglio violento
o clandestino del possesso, e legittimato attivo può essere solo l'erede (o
chi affermi di essere tale) e non il semplice possessore.
Si tratta, quindi, di azione di condanna, ma nulla vieterebbe all'erede di
agire solo per chiedere l'accertamento della sua qualità
in presenza di contestazioni. In quest'ultimo caso, però, non
rientriamo più nell'ipotesi dell'art. 533, ma nel generale potere di
esercitare l'azione di accertamento che è senza dubbio riconosciuto a tutti
i titolari di diritti assoluti. Essendoci dilungati sulla natura della
"petitio hereditatis", vediamone in maniera schematica le caratteristiche
Nelle restituzioni è rilevante la buona fede del convenuto; secondo l'art.
535 del codice civile, infatti, al possessore si applicano le regole in tema
di possesso per le restituzioni, miglioramenti e addizioni (artt. 1148 e
ss.), ma non si applica la regola dell'art. 1153 c.c. sulla rilevanza del
possesso di buona fede per l'acquisto dei beni mobili.
Anche se l'acquisito dei beni è avvenuto in buona fede, si sarà tenuti alle
restituzioni, pure se si tratta di beni mobili, e se, per avventura, il
bene, sempre in buona fede, sia stato venduto, all'erede spetterà il
corrispettivo ricevuto dal venditore.
Sempre in applicazione delle regole sul possesso, invece, è sufficiente che
la buona fede esista nel momento dell'acquisto, mentre, nel caso di vendita
dei beni ereditari, deve esistere anche nel successivo momento della
alienazione.
Di conseguenza se l'alienazione è avvenuta in mala fede, bisognerà
restituire il valore reale del bene, anche se superiore al prezzo ricevuto
per l'alienazione, oltre al risarcimento del danno (art. 948 c.c.).
L'art. 535 si chiude con un riferimento esplicito all'erede apparente.
Per lui la buona fede consiste nell'errore sulla sua qualità di erede,
errore che però (come anche accade in generale ex art. 1147 c.c.) non gli
giova se deriva da colpa grave.
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