Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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petizione
dell'eredità contro terzi
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Nozione
(art. 534 c.c.): l'erede può agire anche contro gli aventi causa di chi
possiede a titolo di erede o senza alcun titolo. L'azione è consentita
anche nei confronti degli aventi causa dall'erede apparente che non era
nel possesso dei beni ereditari (art. 534 comma 2).
Ci occuperemo in seguito della figura dell'erede
apparente nei due tipi di petizione dell'eredità. Ora interessa vedere che
tipo di azione svolge l'erede. Anche in questo caso si tratta di petizione
dell'eredità, perché l'erede vuole che gli sia riconosciuta (e quindi
accertata) la sua qualità di erede.
L'azione può svolgersi nei confronti di qualsiasi avente causa che abbia
ricevuto i beni ereditari dall'erede apparente o da chi non vantava alcun
titolo, ma l'erede può non raggiungere il suo scopo quando ricorrano queste
due condizioni: 1. l'acquisto
del terzo dall'erede apparente è avvenuto a titolo oneroso; 2. l'acquisto è avvenuto in
buona fede, che però non è presunta, dovendo essere provata dal terzo.
Diversamente il terzo non sarà in buona fede e non vedrà fatto salvo il suo
acquisto (art. 534 comma 2).
Sono però fatte salve le regole sulla trascrizione
dei beni immobili e beni mobili registrati (art. 534 comma 3). Analizziamo,
infine, le differenze tra questa azione e quella prevista dall'art.
533. a) l'azione è rivolta contro terzi e non
direttamente contro l'erede apparente; b) non è possibile, con questa
azione, agire semplicemente contro chiunque possegga i beni ereditari, come
nel caso dell'art. 533, ma solo contro chi sia stato avente causa dall'erede
apparente o dal possessore senza titolo alcuno; c) in tema di buona fede
notiamo che quando l'erede apparente aliena il bene al terzo, la sua
situazione di buona fede è irrilevante, contando, semmai, la buona fede del
terzo. Nel caso dell'art. 533, invece, la buona fede dell'erede apparente
deve essere accertata poiché sarà rilevante in merito alle restituzioni
(art. 535 c.c.).
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