Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
pendenza della condizione
Come ormai è evidente, la
condizione, come del resto anche il termine, risulta legata allo scorrere
del tempo.
Abbiamo quindi due periodi concernenti la vita
della condizione:
Pendenza
della condizione
Durante la fase di pendenza esiste una situazione
d’incertezza.
Nel caso di condizione sospensiva, infatti, il
diritto non è ancora nato ma potrebbe nascere; nel caso di condizione
risolutiva il diritto esiste ma potrebbe essere posto nel nulla in seguito
all'avveramento della condizione.
Esiste, quindi, una situazione a favore di colui
che sarebbe avvantaggiato dall'avveramento della condizione, situazione che
non può essere equivalente ad un diritto ma a qualcosa di meno, una
aspettativa, una aspettativa all'acquisto del diritto. Proprio per tutelare
questa aspettativa il codice civile all'articolo 1356 permette al titolare
in attesa di avveramento della condizione di poter compiere
atti
conservativi;
potrebbe ad esempio chiedere che si provveda alla custodia dei beni. Del
resto durante la pendenza della condizione la parte che ancora è titolare
del diritto deve comportarsi secondo buona fede, proprio per evitare di
danneggiare le ragioni di chi si trova in una situazione di aspettativa.
In ogni caso è pur sempre vero che sino a quando
non si verificherà la condizione, il titolare del diritto condizionato potrà
anche disporne vendendo, per esempio, il bene oggetto del diritto stesso
(art. 1357 c.c.).
Se però la condizione si verifica, l'atto
di disposizione sarà inefficace anche nel caso in cui si sia stabilito che
la condizione non abbia efficacia retroattiva a norma dell'articolo 1360 del
codice civile.
Avveramento
della condizione.
La condizione si considera avverata quando si
verifica l'evento dedotto, è giunta la nave dall'Asia, si è superato l'esame
diritto privato e così via.
Come si vede si tratta di un evento realmente
verificatosi che produce anche degli effetti giuridici.
In un caso però, si considera avverata la
condizione anche quando non sia verificato l'evento dedotto, quando, cioè,
la condizione non si sia verificata per fatto imputabile a chi aveva un
interesse contrario al suo avveramento (art. 1359 c.c.), come nel caso di
chi, invece di aspettare tranquillamente che giunga la nave dall'Asia, si
adoperi per farla affondare. In tale ipotesi il già ricordato articolo 1359
del codice considera la condizione come avverata, come se la nave fosse
effettivamente giunta nel porto.
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