Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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pegno

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 Come si vede dalla nozione il debitore può decidere, in accordo con il creditore e quindi per contratto, che l'adempimento della sua obbligazione sia garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del creditore; in caso di inadempimento il creditore potrà far vendere il bene oggetto del pegno per soddisfare le sue ragioni.
Il contratto di pegno non si perfeziona, quindi, senza il possesso del bene conseguito dal creditore; il contratto di pegno è quindi contratto reale  proprio perché si perfeziona con la consegna del bene oggetto della garanzia.
Il diritto di pegno è (secondo la dottrina prevalente) un diritto reale di garanzia come l'ipoteca, ma si differenzia da quest'ultima fondamentalmente per il fatto che ha oggetto beni mobili, mentre l'ipoteca, come sappiamo, si riferisce prevalentemente a beni immobili. Secondo l'articolo 2784 c.c. il pegno ha a oggetto:

Come abbiamo già accennato, il pegno non si costituisce senza la trasmissione del possesso del bene al creditore; lo spossessamento del bene ha la funzione di:

Sul secondo punto  dobbiamo precisare che con il pegno il debitore non perde la proprietà del bene; di conseguenza potrà anche alienarlo, ma tale vicenda non avrà effetti rilevanti per il creditore, sia perché il bene è in suo possesso (e quindi il terzo acquirente non potrà invocare la regola dell'art. 1153 c.c.), sia perché, per il diritto di seguito, il creditore potrà far vendere il bene anche se è passato in proprietà di un terzo. 
Il pegno, per l'articolo 2784, ha a oggetto beni mobili, crediti o altri diritti; questa differenza non è senza conseguenze in merito alla disciplina del pegno; incominciamo, con le norme comuni applicabili al pegno di beni mobili e crediti
:

Veniamo, ora, alle differenze tra pegno su beni mobili e pegno su crediti.

 Pegno su beni mobili:

Pegno su crediti:

In merito al pegno su diritti diversi dai crediti l'articolo 2806 c.c. dispone che questo si costituisce nelle forme richieste per il trasferimento degli stessi crediti, ma se eccede la somma di 2 euro e 58 centesimi la  prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta.

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