Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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pegno
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Nozione
(art. 2784 c.c.): è un diritto reale di garanzia costituito su beni
mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del
debitore.
Come
si vede dalla nozione il debitore può decidere, in accordo con il creditore
e quindi per contratto, che l'adempimento della sua obbligazione sia
garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in
possesso del creditore; in caso di inadempimento il creditore potrà far
vendere il bene oggetto del pegno per soddisfare le sue ragioni.
Il contratto di pegno non si perfeziona, quindi, senza
il possesso del bene conseguito dal creditore; il contratto di pegno è
quindi contratto reale proprio perché si perfeziona con la consegna
del bene oggetto della garanzia.
Il diritto di pegno è (secondo la dottrina prevalente)
un diritto reale di garanzia come l'ipoteca, ma si differenzia da
quest'ultima fondamentalmente per il fatto che ha oggetto beni mobili,
mentre l'ipoteca, come sappiamo, si riferisce prevalentemente a beni
immobili. Secondo l'articolo 2784 c.c. il pegno ha a oggetto:
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Beni mobili;
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Universalità di mobili;
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Crediti;
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Diritti aventi per oggetto beni mobili.
Come abbiamo già accennato, il pegno non si
costituisce senza la trasmissione del possesso del bene al creditore; lo
spossessamento del bene ha la funzione di:
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Evitare che il bene sia distrutto o danneggiato essendo "nelle mani" del
creditore;
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Garantire il creditore dall’eventuale alienazione del bene a terzi in
buona fede.
Sul
secondo punto dobbiamo
precisare che con il pegno il debitore non perde la proprietà del bene; di
conseguenza potrà anche alienarlo, ma tale vicenda non avrà effetti
rilevanti per il creditore, sia perché il bene è in suo possesso (e quindi
il terzo acquirente non potrà invocare la regola dell'art. 1153 c.c.), sia
perché, per il diritto di seguito, il creditore potrà far vendere il bene
anche se è passato in proprietà di un terzo.
Il pegno, per l'articolo
2784, ha a oggetto beni mobili, crediti o altri
diritti; questa differenza non è senza conseguenze in merito alla disciplina
del pegno; incominciamo, con le norme
comuni applicabili al pegno di beni mobili e crediti:
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Il creditore ha l'obbligo di non abusare del diritto di credito (art.
2793 c.c.);
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Il creditore deve conservare il bene o il documento del credito ( art.
2790 c.c.);
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Divieto per il creditore di disporre del bene o del credito (art. 2792
c.c.);
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Il creditore deve restituire la cosa o il documento del credito quando
sia stato interamente soddisfatto (art. 2794 c.c.);
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Il pegno è indivisibile; deve riguardare, quindi, o l'intero bene mobile
o l'intero credito anche se la proprietà di questi beni si divida tra
più persone, come nel caso di divisione ereditaria.
Veniamo, ora, alle differenze tra pegno su beni
mobili e pegno su crediti.
Pegno
su beni mobili:
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Costituzione: il pegno si
costituisce con la consegna della cosa o del documento che attribuisce
l'esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 c.c.) al creditore o ad
un terzo designato dalla parti;
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Prelazione: non può essere
esercitata se il pegno non ha forma scritta ma solo nel caso in cui il
credito ecceda la somma di 2 euro e 58 centesimi;
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Vendita:
può avvenire se l'obbligazione non è stata adempiuta solo dopo che il
debitore abbia ricevuto intimazione per il pagamento del debito (art.
2797 c.c.).
Pegno su crediti:
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Costituzione: se il pegno non ha a
oggetto titoli di credito che sono considerati beni mobili, si
costituisce con la consegna del documento da cui risulta il creditore;
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Prelazione: prelazione non può
essere esercitata se il pegno non ha forma scritta e la sua
costituzione non è stata notificata la debitore del credito o da lui
accettata;
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Vendita:
solo se il credito ha ad oggetto cose diverse dal denaro il creditore
pignoratizio può procedere alla vendita; se ha ad oggetto denaro il
creditore può riscuotere il credito oggetto del pegno salve le eccezioni
che può opporre il debitore del credito dato in pegno ex art. 2805 c.c.
In merito al pegno su diritti diversi dai crediti
l'articolo 2806 c.c. dispone che questo si costituisce nelle forme richieste
per il trasferimento degli stessi crediti, ma se eccede la somma di 2 euro e
58 centesimi la prelazione non può essere esercitata se il pegno non
ha forma scritta.
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