Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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patrimonialità della prestazione

 

Secondo l'art. 1174 c.c.:
La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”.
Quest’articolo esprime due concetti fondamentali, il primo relativo alla prestazione e il secondo alla sua "patrimonialità". Occupiamoci ora di questo secondo aspetto. È fondamentale, infatti, distinguere tra "l'obbligazione" e gli altri "obblighi" di natura giuridica o morale ai quali non si applica la disciplina prevista per le obbligazioni.
L'articolo 1174 rende evidente che altro è la valutazione economica della prestazione rispetto all'interesse del creditore che ha diritto alla prestazione. Questo interesse può essere di natura patrimoniale, come nel caso in cui incarico una persona di eseguire dei versamenti in banca o alla posta, ma può essere anche di natura non patrimoniale, come nell'ipotesi in cui incarico la stessa persona di recapitare dei fiori a una donna.
È facile accorgersi che in entrambi i casi ciò che conta è la valutazione economica della prestazione.  Portare dei fiori è attività economicamente valutabile, e ce ne accorgiamo facilmente pensando alle imprese che si occupano del recapito di fiori sia in Italia che all'estero, attività che nella gran parte dei casi corrisponde ad interessi non patrimoniali del creditore. È certo, però, che nei casi in cui non vi sia un interesse patrimoniale del creditore si applicherà la disciplina delle obbligazioni, ma sarà difficile subire un danno risarcibile dall'inadempimento, anche considerando che in questi casi non sono di regola risarcibili i "danni morali".
Per questi motivi, nei casi che stiamo considerando, le parti spesso prevedono delle clausole penali per l'inadempimento che hanno anche la funzione di rafforzare il vincolo obbligatorio. Secondo la dottrina prevalente, la patrimonialità della prestazione deve essere valutata secondo un parametro oggettivo desumibile dal comune modo d'intendere i rapporti obbligatori in un determinato momento storico. Di conseguenza, si potrà far valere una clausola penale per l'inadempimento dell'obbligazione di portare dei fiori, proprio perché nel nostro periodo storico appare normale che un soggetto sia disposto a un sacrificio economico per far recapitare dei fiori.
Ma, all'opposto, se si prevede una clausola penale per l'inadempimento dell'obbligo preso con un amico di inviare una cartolina ogni volta che va in vacanza, tale clausola non servirà a trasformare quell'obbligo morale in obbligazione, con la conseguenza che non sarà nemmeno dovuta la somma prevista nella clausola penale.  In conclusione, il parametro della patrimonialità limita i casi in cui si applica la disciplina delle obbligazioni, e quando la legge prevede sanzioni per l'inadempimento di obblighi non patrimoniali, come quelli dell'ambito della famiglia, queste daranno vita a distinte obbligazioni.

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