Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
patrimonialità della prestazione
Secondo l'art. 1174 c.c.:
” La prestazione
che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione
economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del
creditore”.
Quest’articolo esprime due concetti fondamentali, il
primo relativo alla prestazione e il secondo alla sua "patrimonialità".
Occupiamoci ora di questo secondo aspetto. È fondamentale, infatti,
distinguere tra "l'obbligazione" e gli altri "obblighi" di natura giuridica
o morale ai quali non si applica la disciplina prevista per le obbligazioni.
L'articolo 1174 rende
evidente che altro è la valutazione economica della prestazione rispetto
all'interesse del creditore che ha diritto alla prestazione.
Questo interesse può essere di natura patrimoniale, come nel caso in cui
incarico una persona di eseguire dei versamenti in banca o alla posta, ma
può essere anche di natura non patrimoniale, come nell'ipotesi in cui
incarico la stessa persona di recapitare dei fiori a una donna.
È facile accorgersi che in entrambi i casi ciò che
conta è la valutazione economica della prestazione.
Portare dei fiori è attività economicamente
valutabile, e ce ne accorgiamo facilmente pensando alle imprese che si
occupano del recapito di fiori sia in Italia che all'estero, attività che
nella gran parte dei casi corrisponde ad interessi non patrimoniali del
creditore. È certo, però, che nei casi in cui non vi sia un interesse
patrimoniale del creditore si applicherà la disciplina delle obbligazioni,
ma sarà difficile subire un danno risarcibile dall'inadempimento, anche
considerando che in questi casi non sono di regola risarcibili i "danni
morali".
Per questi motivi, nei casi che stiamo considerando, le
parti spesso prevedono delle clausole penali per l'inadempimento che hanno
anche la funzione di rafforzare il vincolo obbligatorio. Secondo la dottrina
prevalente, la patrimonialità della prestazione deve essere valutata secondo
un parametro oggettivo desumibile dal comune modo d'intendere i rapporti
obbligatori in un determinato momento storico. Di conseguenza, si potrà far
valere una clausola penale per l'inadempimento dell'obbligazione di portare
dei fiori, proprio perché nel nostro periodo storico appare normale che un
soggetto sia disposto a un sacrificio economico per far recapitare dei
fiori.
Ma, all'opposto, se si prevede una clausola penale per
l'inadempimento dell'obbligo preso con un amico di inviare una cartolina
ogni volta che va in vacanza, tale clausola non servirà a trasformare
quell'obbligo morale in obbligazione, con la conseguenza che non sarà
nemmeno dovuta la somma prevista nella clausola penale. In
conclusione, il parametro della patrimonialità limita i casi in cui si
applica la disciplina delle obbligazioni, e quando la legge prevede sanzioni
per l'inadempimento di obblighi non patrimoniali, come quelli dell'ambito
della famiglia, queste daranno vita a distinte obbligazioni.
Torna alla pagina iniziale del manuale