Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
particolari
disposizioni testamentarie
Abbiamo già parlato dell’eventualità che il
testamento contenga disposizioni di natura non patrimoniale dal contenuto
più vario;
queste sono di solito a carico dell'erede o del legatario e spesso si è
incerti sulla loro effettiva obbligatorietà (pensiamo al caso in cui il de
cuius chieda di essere cremato); in alcuni casi, però, è la stessa legge a
disciplinarne l'efficacia.
Elenchiamo, quindi, le varie ipotesi, ricordando la regola generale
secondo cui è nulla la disposizione fatta a favore di persona che non può
essere determinata (art. 628 c.c.):
-
Disposizioni a favore dell'anima (art.629 c.c.):
-
sono disposizioni con le quali il testatore
chiede che siano compiuti particolari atti di culto in suffragio della
propria o altrui anima;
-
sono a carico dell'erede o del legatario; la disposizione è considerata
come un onere ex art. 648;
-
il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della
disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere
l'adempimento; di solito l'esecuzione della disposizione è affidata la
parroco del luogo o del sacerdote indicato come celebrante.
-
Disposizioni a favore dei poveri (art.630 c.c.):
-
sono le disposizioni con le quali il testatore chiede che siano compiuti
lasciti a favore dei poveri;
-
se non è stato indicato l'istituto cui sono destinate, s'intendono
destinate ai poveri del Comune del luogo in cui il testatore aveva il
domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente
comunale di assistenza;
-
se la disposizione è a titolo universale, il Comune deve previamente
accettare l'eredità;
-
la disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal
testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non
vuole accettare l’incarico.
-
Disposizioni fiduciarie (art.627 c.c.):
-
sono le disposizioni con le quali il testatore
indica come beneficiario dei suoi beni una persona di sua fiducia con
l'obbligo, per quest'ultima, di ritrasferirli ad un altro soggetto
indicato dal testatore; pur trattandosi di simulazione di persona, non è
concessa azione per farla dichiarare, tuttavia se l'obbligo è comunque
adempiuto, non sarà possibile agire per la ripetizione. Si tratta,
quindi, di obbligazione naturale. È
possibile, però, impugnare la
disposizione, o agire per la ripetizione quando la simulazione è fatta a
favore di incapaci a ricevere.
-
Disposizioni rimesse a un terzo o all'erede
(art.631 c.c.):
-
sono le disposizioni con le quali il testatore incarica un terzo ( o
l'erede stesso) per l'indicazione del legatario, ovvero la
determinazione della quota di eredità o un'attribuzione a titolo
particolare;
-
sono nulle se è rimesso all'arbitrio del terzo l'indicazione dell’erede
o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità;
-
è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un
terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato ( art. 632
c.c.).
Torna alla pagina iniziale del manuale