Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Fondamentale per la comprensione del diritto di famiglia è la conoscenza dei rapporti che intercorrono tra i vari membri della famiglia. Con il matrimonio, considerato come origine della famiglia dal punto di vista legale, oltre al rapporto di coniugio tra gli sposi, si vengono a creare altri rapporti, la parentela e l'affinità. Cominciamo con la parentela.
Sono parenti, quindi, il
padre e il figlio, il nonno ed il nipote, i fratelli, i cugini, se hanno uno
stipite in comune e così via.
Il testo dell'art. 74 è però stato modificato
dalla l. 219\2012 che ha precisato il concetto di parentela come vediamo qui
di seguito:
Vedremo che in numerose
occasioni (soprattutto in caso di eredità) è indispensabile accertare anche
il grado di parentela, accertare, cioè, chi sono i parenti più "vicini" e
più "lontani".
Per l'accertamento del grado di parentela ci
soccorre l'art. 76 del codice civile. Questo distingue due linee di
parentela, la linea retta e quella collaterale, schematicamente:
Secondo l'art. 77 c.c. la parentela non ha effetti giuridici oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Ancora sulla parentela ricordiamo che i fratelli sono indicati dal codice in maniera diversa secondo che abbiano in comune solo il padre o solo la madre o entrambi. Si indicano, infatti come:
Passiamo ora all'affinità.
Il calcolo dei gradi di
affinità è speculare rispetto a quello di parentela.
Secondo l'art. 78 c.c., infatti:
" Nella linea e nel
grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro
coniuge". La moglie di mio fratello, quindi, è mia
affine di secondo grado, visto che io sono parente di secondo grado con mio
fratello. Gli affini dei coniugi, però, non sono affini anche tra loro; la
moglie di mio fratello è, quindi, mia affine ma non è affine anche a mia
moglie. L'affinità non cessa con la morte di uno dei coniugi, ma tra affini
non esistono diritti ereditari.
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