Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Mentre in riferimento
ai soggetti che possono chiedere al giudice
il provvedimento distinguiamo:
1. l'altro coniuge;
3. altro componente del nucleo familiare diverso
dal coniuge o dal convivente.
Abbiamo visto, quindi, i soggetti passivi e attivi
della procedura, ora analizziamo le condizioni in presenza della quali è
possibile chiedere l'ordine:
In presenza di queste
condizioni ( che come si evince hanno un elevato grado di elasticità e
dovranno essere accertate volta per volta dal giudice), i soggetti che si
ritengono pregiudicati potranno proporre ricorso, anche personalmente, al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede
in camera di consiglio in composizione monocratica. Nel caso in cui il
tribunale ritenga esistente il grave pregiudizio può prendere nei confronti
del convenuto i seguenti provvedimenti:
a) la cessazione della condotta pregiudizievole e
allontanamento dalla casa familiare; b) dove occorra gli impone di non
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine,
ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in
prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi
non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
La durata dell'ordine di protezione che
decorre dal giorno della avvenuta esecuzione dell'ordine e non può avere
durata superiore a sei mesi, prorogabile ad istanza di parte e in presenza
di gravi motivi
Nel caso in cui il destinatario
dell'ordine non lo esegua (oppure non osservi un provvedimento di eguale
contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o
nel procedimento di divorzio) sarà punito con la pena la stabilita
dall'articolo 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento
del giudice) e cioè con la reclusione sino a tre anni o con la multa da euro
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