Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Abbiamo visto che la
pubblicazione serve a rendere di pubblico dominio la futura celebrazione e
ciò per permettere un eventuale opposizione al matrimonio.
È chiaro che la possibilità di opposizione
sarà subordinata alla possibile invalidità del futuro matrimonio.
Ci preme ora osservare, però, come il legislatore
all'articolo 102 del codice civile abbia contemplato un notevole numero di
soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio.
In particolare si è consentita l'impugnazione
anche al pubblico ministero, obbligandolo a intervenire se viene a
conoscenza di impedimento o di infermità mentale di uno degli sposi che non
è stata ancora dichiarata a causa della sua età (vedi l'articolo 414 c.c.
che prevede l'interdizione solo per i maggiori d'età).
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