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oneri reali e obbligazioni propter rem
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Oneri reali:
consistono in un’attività a carattere periodico che è dovuta da un soggetto
per il fatto che si trova nel godimento di un bene.
La figura degli oneri reali
non è pacifica in dottrina, ma è riportata in alcuni
manuali di diritto privato.
Tutta la questione nasce dal fatto che
questi oneri reali hanno una disciplina in parte diversa dalle ordinarie
obbligazioni, anche da quelle propter rem. E infatti gli oneri reali sono un
numerus clausus, nel senso che sono possibili solo se previsti dalla legge,
e il valore della prestazione è delimitato dal valore stesso della cosa; in
tal caso non trova applicazione la regola dall’art. 2740 c.c. secondo cui il
debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri; se quindi il
valore dell’onere è superiore a quello della cosa, si risponderà solo per
quel valore e non oltre.
Poiché fonte dell’obbligo è proprio la cosa e il
rapporto che la lega al titolare, il creditore potrà soddisfarsi sulla
stessa esercitando una azione reale. Dal punto di vista teorico la fonte
dell’onere reale consiste unicamente nella relazione con la cosa.
Se si è titolari di un’enfiteusi, bisognerà pagare
il relativo canone (trattasi di onere reale, almeno secondo la
giurisprudenza della Cassazione);
se si è proprietari di un fondo, in base all'art.
21 r.d. 13.2.1933, n. 215 bisognerà versare i contributi per le spese
d'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica
(v. anche art. 864 c.c.); tali oneri spettano anche ai successivi enfiteuti
o proprietari, anche per quelli non pagati dai precedenti titolari.
Nelle obbligazioni propter rem obbligato è invece
il debitore a causa del suo particolare rapporto con la cosa; di conseguenza
il debitore risponderà con tutti i suoi beni in caso di inadempimento, e il
creditore agirà contro di lui con azione personale e non reale. Come esempi
ricordiamo l’ipotesi dell’art. 1149 c.c.
che si riferisce al nuovo proprietario che
deve rispettare i contratti di locazione già stipulati, il pagamento delle
spese di condominio, ed ancora l'obbligazione del partecipante alla
comunione di contribuire alle spese necessarie alla conservazione ed al
godimento della cosa.
In conclusione:
In comune le due figure hanno:
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