Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
offerta al pubblico
Chiariamo subito che per aversi offerta al pubblico è
necessario che questa contenga tutti gli elementi del contratto che si vuole
concludere, deve essere, in definitiva, vera proposta contrattuale; in caso
contrario la proposta mancante di alcuni elementi, (come , ad esempio, la
mancanza del prezzo di vendita) non vale come offerta al pubblico, ma come
invito a fare delle offerte (o meglio delle proposte) che dovrebbero, di
conseguenza, essere poi accettate. L'offerta al pubblico non deve essere
nemmeno confusa con la promessa al pubblico di cui all'art. 1989 c.c.
In questo caso, la promessa (che è negozio unilaterale)
è vincolante appena è resa pubblica; non è volta alla conclusione di un
contratto, ma si promette una prestazione a favore di chi si trovi in una
certa situazione o compia una determinata azione.
Tipico esempio di promessa al pubblico è quello che si
riferisce all’offerta di una somma di denaro a chi ritrovi un cane smarrito.
L'offerta al pubblico può essere revocata nelle stesse forme dell'offerta o
in un'altra equivalente (art. 1336 comma 2).
Non è necessario che chi abbia avuto notizia
dell'offerta debba poi avere notizia anche della revoca perché questa sia
efficace anche nei suoi confronti; basta, infatti, che offerta e revoca
siano eseguite, come già ricordato, nelle stesse forme.
È da chiedersi, piuttosto, cosa accade se la revoca non
avvenga nelle stesse forme dell'offerta; argomentando dal secondo comma
dell'art. 1336, dobbiamo ritenere che la revoca non avrà validità e si potrà
sempre pretendere di concludere il contratto alle condizioni proposte, a
meno che il proponente non provi che l'accettante era comunque a conoscenza
della revoca.
Torna alla pagina iniziale del manuale