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occupazione
Secondo l'art. 923 c.c. primo comma:” Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione”.
Il primo comma dell'art. 923
ci svela, in primo luogo, che con l'occupazione si può divenire proprietario
di soli beni mobili, beni mobili, però, che non siano di proprietà di nessun
altro soggetto.
Per i beni immobili abbandonati non è
possibile l'occupazione, sia perché l'art. 923 non li nomina, sia perché
l'art. 827 c.c. espressamente dispone che:
”I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio
dello Stato”.
Il secondo comma dell'art. 923 ci specifica, poi,
quali sono questi beni mobili che non sono di proprietà di alcuno,
dividendole in:
Le cose abbandonate, come è
ovvio, sono quegli oggetti che altri gettano via, come spesso si vede nelle
strade e nei campi.
È importante, però, che dalle circostanze di tempo
e di luogo si evinca chiaramente l'intenzione di spogliarsi del bene, e tale
non sarebbe il caso di chi impegnato nelle pulizie di casa, lasci
temporaneamente al di fuori della sua porta un vaso. L'appropriazione di
detto vaso non darebbe luogo ad occupazione, ma ad un furto. Sono anche
oggetto di occupazione le cose che non sono mai state in proprietà di alcuno
Per quanto riguarda la caccia e la pesca, ricordiamo che la disposizione del
codice civile è sostituita dalla legislazione speciale in materia affidata
ex art. 117 della Costituzione alla competenza esclusiva delle regioni. Ma
veniamo a un'altra questione.
Che cosa
bisogna fare per occupare un bene abbandonato?
La risposta è semplice:
impossessarsene.
In altre parole per acquisire la
proprietà di un bene abbandonato basterà appropriarsene materialmente.
Compiuto
questo atto si presume che il bene sia stato appreso con la volontà di farlo
proprio.
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