Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
obbligazioni solidali
Nella solidarietà passiva,
quindi, vi è un rafforzamento della posizione del creditore poiché questi
potrà chiedere l'intera prestazione a uno qualsiasi dei debitori che sono
obbligati a eseguirla. Pensiamo al caso in cui tre debitori si sono
impegnati in solido a pagare
Abbiamo parlato della solidarietà passiva, ma
l'articolo 1292 c.c. ne prevede un altro tipo che guarda alla pluralità di
creditori. Vediamone la nozione:
Quando si parla di solidarietà,
però, si fa di solito riferimento alla solidarietà passiva perché, a
differenza di quella attiva, è presunta dalla legge (art. 1294 c.c.). Di
conseguenza più debitori obbligati per una medesima prestazione saranno
debitori in solido, se non si è previsto diversamente.
All'opposto, se vi sono più creditori di una medesima
prestazione nei confronti di un debitore, non vi sarà solidarietà attiva se
non per espressa previsione contrattuale o legislativa. Come esempio di
solidarietà attiva prevista dalla legge ricordiamo l'art. 1854 c.c. che la
prevede insieme, per altro, a quella passiva fra i cointestatari di un conto
corrente.
Ma in che tipo di
obbligazione può esservi solidarietà?
Bisogna escluderla quanto le prestazioni sono diverse
per ogni debitore o quando non c'è pluralità di soggetti.
Riassumendo e precisando quanto sino ad ora esposto,
per aversi obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti:
Che per
aversi obbligazione solidale sia necessaria una pluralità di soggetti è fin
troppo evidente; ugualmente evidente è che la prestazione debba
essere identica per tutti i soggetti (anche se possono essere previste
diverse modalità per i singoli rapporti, art. 1293 c.c.); meno evidente è
che la prestazione debba necessariamente scaturire da unica fonte
obbligatoria.
È possibile, infatti, che l’obbligazione solidale
scaturisca da diverse fonti obbligatorie, ma in tal caso non vi sarà la
presunzione di solidarietà passiva, mentre nel caso in cui l’obbligazione
solidale scaturisca da un’unica fonte, vi sarà la presunzione legale di
solidarietà passiva.
Non è vero, invece, che vi sia un unico rapporto per
tutti i soggetti come, invece, unica è la prestazione. Esistono, infatti,
tanti rapporti per quanti soggetti vi sono nell’obbligazione rapporti,
seppure scaturenti da unica fonte e aventi a oggetto una sola prestazione,
tutti identici tra di loro.
Nella solidarietà vi sono quindi tanti rapporti per
quanti sono i soggetti coinvolti, rapporti identici, abbiamo detto, ma
comunque distinti. Questo vuol dire che vi possono essere delle differenze
tra debitore e debitore in merito alle eccezioni che questi possono opporre
al creditore.
Abbiamo, quindi, due tipi fondamentali di eccezioni che
possono essere opposte al creditore, quelle che tutti possono
indistintamente opporre al creditore e quelle che solo uno può far valere,
riassumendo:
Si occupa delle eccezioni personali l'art. 1297 c.c.
ma chiariamo con un esempio l'ipotesi più frequente relativa alla
solidarietà passiva; poniamo che uno solo dei debitori in solido era caduto
in errore nella stipula del contratto da cui è scaturita l'obbligazione. Nel
caso che proprio a lui sia chiesto l'adempimento, potrà sempre eccepire
l'annullabilità del contratto, cosa che non potranno fare gli altri non
caduti in errore.
Torna alla pagina iniziale del manuale