Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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obbligazioni solidali

 

Nella solidarietà passiva, quindi, vi è un rafforzamento della posizione del creditore poiché questi potrà chiedere l'intera prestazione a uno qualsiasi dei debitori che sono obbligati a eseguirla. Pensiamo al caso in cui tre debitori si sono impegnati in solido a pagare 300 a un unico creditore. Questi potrà chiedere, quindi, tutta la somma a uno qualsiasi dei debitori (magari a quello più solvibile) senza essere costretto a chiedere 100 a ognuno di loro.
Abbiamo parlato della solidarietà passiva, ma l'articolo 1292 c.c. ne prevede un altro tipo che guarda alla pluralità di creditori. Vediamone la nozione:

Quando si parla di solidarietà, però, si fa di solito riferimento alla solidarietà passiva perché, a differenza di quella attiva, è presunta dalla legge (art. 1294 c.c.). Di conseguenza più debitori obbligati per una medesima prestazione saranno debitori in solido, se non si è previsto diversamente.
All'opposto, se vi sono più creditori di una medesima prestazione nei confronti di un debitore, non vi sarà solidarietà attiva se non per espressa previsione contrattuale o legislativa. Come esempio di solidarietà attiva prevista dalla legge ricordiamo l'art. 1854 c.c. che la prevede insieme, per altro, a quella passiva fra i cointestatari di un conto corrente.
Ma in che tipo di obbligazione può esservi solidarietà?
Bisogna escluderla quanto le prestazioni sono diverse per ogni debitore o quando non c'è pluralità di soggetti.
Riassumendo e precisando quanto sino ad ora esposto, per aversi obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti:

Che per aversi obbligazione solidale sia necessaria una pluralità di soggetti è fin troppo evidente; ugualmente evidente è che la prestazione debba essere identica per tutti i soggetti (anche se possono essere previste diverse modalità per i singoli rapporti, art. 1293 c.c.); meno evidente è che la prestazione debba necessariamente scaturire da unica fonte obbligatoria.
È possibile, infatti, che l’obbligazione solidale scaturisca da diverse fonti obbligatorie, ma in tal caso non vi sarà la presunzione di solidarietà passiva, mentre nel caso in cui l’obbligazione solidale scaturisca da un’unica fonte, vi sarà la presunzione legale di solidarietà passiva.

Non è vero, invece, che vi sia un unico rapporto per tutti i soggetti come, invece, unica è la prestazione. Esistono, infatti, tanti rapporti per quanti soggetti vi sono nell’obbligazione rapporti, seppure scaturenti da unica fonte e aventi a oggetto una sola prestazione, tutti identici tra di loro.
Nella solidarietà vi sono quindi tanti rapporti per quanti sono i soggetti coinvolti, rapporti identici, abbiamo detto, ma comunque distinti. Questo vuol dire che vi possono essere delle differenze tra debitore e debitore in merito alle eccezioni che questi possono opporre al creditore.
Abbiamo, quindi, due tipi fondamentali di eccezioni che possono essere opposte al creditore, quelle che tutti possono indistintamente opporre al creditore e quelle che solo uno può far valere, riassumendo:

Si occupa delle eccezioni personali l'art. 1297 c.c. ma chiariamo con un esempio l'ipotesi più frequente relativa alla solidarietà passiva; poniamo che uno solo dei debitori in solido era caduto in errore nella stipula del contratto da cui è scaturita l'obbligazione. Nel caso che proprio a lui sia chiesto l'adempimento, potrà sempre eccepire l'annullabilità del contratto, cosa che non potranno fare gli altri non caduti in errore.

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