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obbligazioni naturali
Dalla
nozione ci accorgiamo che queste obbligazioni hanno una singolare natura per
due motivi fondamentali: 1.non si è obbligati alla prestazione; 2.se questa
avviene non è si potrà richiedere quanto prestato.
Sappiamo, infatti, che nelle obbligazioni "si è
costretti" ad adempiere, e se la prestazione non era dovuta, si potrà
richiedere quanto si è dato secondo il principio espresso nell'art. 2033
c.c. sull'indebito oggettivo.
Queste particolarità hanno fatto dubitare che le
obbligazioni naturali siano obbligazioni, anzi, secondo alcuni autori si
ritiene che non siano nemmeno degli obblighi giuridici, poiché non
sanzionate.
Secondo altri autori, invece si tratterebbe di obbligo
giuridico o anche vera e propria obbligazione, ma di natura "imperfetta"
perché, pur conservando tutte le altre caratteristiche della categoria cui
appartengono, non ne produce alcuni effetti.
Quale che sia la natura giuridica delle obbligazioni
naturali scopriamo che l'art. 2034 ne prevede due ipotesi distinte: a) la
prima si riferisce alle ipotesi in cui si è prestata un’attività in
esecuzione di particolari doveri morali o sociali; b) la seconda al caso in
cui, anche al di fuori di prestazione di attività in esecuzione di doveri
morali o sociali, non è ugualmente ammessa la ripetizione di quanto
prestato.
La distinzione, operata da parte della dottrina appare
fondata, perché se è pur vero che le conseguenze nei due casi sono identiche
(inammissibilità della ripetizione di quanto prestato), i presupposti sono
in parte diversi.
In comune v'è la spontaneità dell'attività prestata,
mentre non necessariamente si è spinti ad agire per adempiere doveri morali
o sociali, e non sempre è ammessa la ripetizione di quanto si è dato quando
l'attività è stata prestata da un incapace.
In conseguenza di quanto abbiamo affermato per le
obbligazioni naturali di cui si occupa la prima parte dell'art. 2034, si
applicheranno le seguenti regole:
Per le altre (dette anche imperfette), invece
necessariamente si applicheranno solo le seguenti regole:
Esempi di questa seconda
categoria di obbligazioni naturali sono il pagamento del debito di gioco o
di scommessa (art. 1933 c.c.), il pagamento del debito prescritto (art. 2940
c.c.) e l’esecuzione di una disposizione fiduciaria (art. 627 c.c.).
In queste ultime ipotesi, infatti, notiamo che la legge
non richiede che il pagamento del debito di gioco o del debito prescritto
sia dovuto in esecuzione di doveri morali o sociali; chi paga un debito
prescritto può anche ignorare che si sia avverata la prescrizione, ma non
per questo può chiedere la ripetizione di quanto prestato; in merito alla
capacità di agire, notiamo che l'art. 2034 la richiede solo per le
obbligazioni naturali in senso stretto, mentre per l'efficacia della
prestazione delle altre non è richiesta. È poi vero che mentre le
obbligazioni naturali in senso stretto possono aversi in una serie
indeterminata di casi, le altre sono tutte previste dalla legge. In merito
alla forma dell'adempimento si ritiene che questo debba rivestire le
caratteristiche del diritto che va ad attribuire.
Se, ad esempio, si tratta di diritto reale, sarà
necessaria la forma scritta. Non è necessario, invece, l'atto pubblico,
perché il debitore naturale non pone in essere una donazione ma adempie un
obbligo.
Proprio in merito alla donazione notiamo che questa non
può essere confusa con le obbligazioni naturali in senso stretto perché
queste sono adempiute nella consapevolezza di esservi tenuti per doveri
morali o sociali, mentre nella donazione basta il solo animus donandi che
non necessariamente presuppone obblighi seppur di natura morale.
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