Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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obbligazioni generiche

 

Il codice civile disciplina le obbligazioni generiche all'art. 1178 c.c. dove si stabilisce che il debitore nell'adempiere alla sua obbligazione deve prestare cose non inferiori alla media.
Normalmente le obbligazioni generiche hanno per oggetto un dare, ma è possibile individuare la caratteristica della genericità anche le obbligazioni di fare quando questo sia di natura fungibile, anche se le norme previste per le obbligazioni generiche devono essere adattate  a questi specifici casi. Già abbiamo parlato delle cose generiche e fungibili nelle nozioni introduttive, e abbiamo individuato le caratteristiche che distinguono le cose generiche da quelle specifiche.
Analizziamo ora disciplina riservata dal codice civile per questo tipo di obbligazioni. Abbiamo già visto che il debitore deve prestare delle cose di qualità non inferiore alla media, ma in un secondo momento sarà necessario procedere ad individuare esattamente i beni oggetto della prestazione.
Questo momento è determinato, in caso di trasferimento in proprietà, con l'individuazione prevista dall'articolo 1378 c.c. che è l'atto con cui si isolano le cose oggetto della prestazione dalle altre facenti parte dello stesso genere. L'individuazione è fatta d'accordo tra le parti o nei modi che le stesse decidono di stabilire. Si discute sulla natura dell’individuazione, considerata da alcuni autori come negozio giuridico, mentre da altri come atto dovuto, ma nella sua materialità questa consiste nel distacco delle cose dovute dalle altre facenti parte dello stesso genere.
Se quindi mi sono impegnato a vendere 100 litri di vino, l'individuazione avverrà nel momento in cui sceglierò con il creditore una botte di vino da vendere e separandola dalle altre. Vale la pena ricordare che solo con l'individuazione si trasmette proprietà del bene dal venditore al compratore, mentre prima di questa il rischio è tutto a carico del venditore, che sarà comunque tenuto a consegnare la cosa anche nel caso in cui questa perisca. Si afferma, infatti, che il debitore non sarà liberato dal suo obbligo perché il genere, proprio perché tale, non può mai perire.
Di conseguenza dovrò comunque consegnare i 100 litri di vino anche se si è distrutta la cantina dove lo tenevo conservato. Questa regola, però, trova una parziale attenuazione nell'ipotesi di "genus limitatum" che si ha quando bisogna prestare delle cose che, pur facendo parte di un genus, si distinguono da questo per particolari caratteristiche. Sempre riprendendo l'esempio del vino, pensiamo al caso in cui i 100 litri promessi erano di un'annata speciale contenuta tutta nella cantina del venditore.  È chiaro che la distruzione di tutto il vino contenuto nella cantina, libererà dall'obbligo il venditore che non potrà più cercare altrove lo stesso vino ormai distrutto.

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