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obbligazioni generiche
Il codice civile disciplina le
obbligazioni generiche all'art. 1178 c.c. dove si stabilisce che il debitore
nell'adempiere alla sua obbligazione deve prestare cose non inferiori alla
media.
Normalmente le obbligazioni generiche hanno per
oggetto un dare, ma è possibile individuare la caratteristica della
genericità anche le obbligazioni di fare quando questo sia di natura
fungibile, anche se le norme previste per le obbligazioni generiche devono
essere adattate a questi specifici casi. Già abbiamo parlato delle
cose generiche e fungibili nelle nozioni introduttive, e abbiamo individuato
le caratteristiche che distinguono le cose generiche da quelle specifiche.
Analizziamo ora disciplina riservata dal codice civile
per questo tipo di obbligazioni. Abbiamo già visto che il debitore deve
prestare delle cose di qualità non inferiore alla media, ma in un secondo
momento sarà necessario procedere ad individuare esattamente i beni oggetto
della prestazione.
Questo momento è determinato, in caso di trasferimento
in proprietà, con l'individuazione prevista dall'articolo 1378 c.c. che è
l'atto con cui si isolano le cose oggetto della prestazione dalle altre
facenti parte dello stesso genere. L'individuazione è fatta d'accordo tra le
parti o nei modi che le stesse decidono di stabilire. Si discute sulla
natura dell’individuazione, considerata da alcuni autori come negozio
giuridico, mentre da altri come atto dovuto, ma nella sua materialità questa
consiste nel distacco delle cose dovute dalle altre facenti parte dello
stesso genere.
Se quindi mi sono impegnato a vendere
Di conseguenza dovrò comunque consegnare i
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