Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
obbligazioni divisibili e indivisibili
Sulla natura della divisibilità
dell’obbligazione vi sono non pochi contrasti in dottrina. Secondo alcuni
autori la divisibilità andrebbe riferita alla prestazione mentre, secondo
altra dottrina, all'oggetto della prestazione identificato con la cosa o il
fatto dovuti individuati come risultato della prestazione.
Rimandando alla lettura di testi specifici per un
maggiore approfondimento delle questioni sopra accennate, possiamo
sicuramente ritenere che l'obbligazione è divisibile quando è possibile
l'adempimento parziale, quando, cioè, i più debitori possono adempiere in
parti e non necessariamente per l'intero, come invece accade nelle
obbligazioni solidali o indivisibili.
Ma
quando è possibile l'adempimento parziale?
Evidentemente quando "la cosa o il fatto"
dovuti possono essere divisi idealmente in parti, e la parte non è
altro che una frazione che abbia proporzionalmente il valore del tutto. È
certo che non vi sarà "parte" quando non sarà possibile questa divisione
ideale. Se, ad esempio, si pattuisce di consegnare un cavallo vivo,
questo non potrà materialmente essere consegnato in parti, poiché questa
"parte" non avrà mai proporzionalmente il valore del tutto.
Ma è anche vero che i soggetti dell'obbligazione (e si
ricordi che parliamo sempre di una pluralità di debitori e\o di
creditori) possono stabilire che una obbligazione per sua natura divisibile
sia considerata indivisibile. E allora comprendiamo in pieno il dettato
dell'art. 1316 c.c. secondo cui:
”L'obbligazione è
indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che
non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato
considerato dalle parti contraenti”.
Si parla, quindi, di indivisibilità assoluta o
relativa.
L'indivisibilità
assoluta, si
verifica quando la prestazione ha per oggetto una cosa invisibile per
natura o un fatto che non ammette esecuzione parziale.
L'indivisibilità
relativa, invece, si ha quando la
prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto naturalmente divisibile, ma
che le parti hanno deciso di considerarlo indivisibile.
Ma come si adempie un’obbligazione indivisibile?
Ci risponde l'art. 1317 c.c. secondo cui le
obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme sulle obbligazioni
solidali, in quanto applicabili. In altre parole il creditore potrà chiedere
a uno qualsiasi dei debitori la prestazione (il famoso cavallo vivo).
L'art. 1317 contiene una salvezza poiché si riferisce
alle norme sulla solidarietà "in quanto applicabili" .
Questo perché solidarietà e indivisibilità non sono la
stessa cosa; la prima è mezzo per rafforzare il diritto del creditore nella
sua attuazione, mentre la seconda è un modo di essere della obbligazione.
E, infatti, il successivo articolo 1318 dispone che l'indivisibilità opera
anche nei confronti degli eredi del debitore o del creditore, e, in effetti,
se il debitore in solido ex art. 1295 c.c., poi defunto, doveva una
somma di denaro lasciando due eredi ognuno dovrà pagare la sua parte, ma se
doveva consegnare un cavallo vivo, gli eredi non potranno certo consegnare
mezzo cavallo per uno invocando l'art. 1295.
Torna alla pagina iniziale del manuale