Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
obbligazioni di fare
Le obbligazioni
di fare
hanno un contenuto che consiste in un qualsiasi comportamento diverso dal
dare. Il "fare" di queste obbligazioni può essere il più vario, compiere
un'opera, trasportare, prestare un consenso e così via. Rientrano in queste
obbligazioni anche quelle in negative, in cui la prestazione consiste in un
"non fare" come quando ci si accordi per non esercitare un'attività di
concorrenza, o per permettere il passaggio sul proprio fondo (in questo caso
si parla di "sopportare" ) e così via.
La distinzione tra i due tipi,
dare e fare, di obbligazione è rilevante soprattutto in merito alle
conseguenze dell'inadempimento. Se, infatti, rimane inadempiuta una
obbligazione di dare (se non si intende ottenere la risoluzione del
contratto ed il conseguente risarcimento del danno) si dovrà attivare quella
particolare procedura esecutiva detta "per consegna o rilascio".
Se, invece, non è adempiuta un’obbligazione di fare,
potrebbe accadere che non sia possibile alcuna procedura esecutiva poiché il
"fare" del debitore è infungibile.
Pensiamo al caso in cui abbia commissionato a un
pittore un quadro.
Se il quadro non è dipinto, non potrò certo rivolgermi
al giudice per farmi fare il quadro da un altro pittore; in questo caso
potrò solo ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del
danno. All'opposto se ho commissionato a un’impresa l'abbattimento di un
muro, e la prestazione non è eseguita, potrò rivolgermi al giudice che
incaricherà altra impresa di compiere il lavoro a spese del debitore.
Questo è possibile perché si tratta di una
facere fungibile, eseguibile, cioè, anche da altri soggetti. Concludiamo
l'argomento ricordando che spesso le obbligazioni hanno un contenuto misto
di dare e fare, come nel caso del contratto di somministrazione.
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