Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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obbligazioni di fare

Le obbligazioni di fare hanno un contenuto che consiste in un qualsiasi comportamento diverso dal dare. Il "fare" di queste obbligazioni può essere il più vario, compiere un'opera, trasportare, prestare un consenso e così via. Rientrano in queste obbligazioni anche quelle in negative, in cui la prestazione consiste in un "non fare" come quando ci si accordi per non esercitare un'attività di concorrenza, o per permettere il passaggio sul proprio fondo (in questo caso si parla di "sopportare" ) e così via.

La distinzione tra i due tipi, dare e fare, di obbligazione è rilevante soprattutto in merito alle conseguenze dell'inadempimento. Se, infatti, rimane inadempiuta una obbligazione di dare (se non si intende ottenere la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno) si dovrà attivare quella particolare procedura esecutiva detta "per consegna o rilascio".
Se, invece, non è adempiuta un’obbligazione di fare, potrebbe accadere che non sia possibile alcuna procedura esecutiva poiché il "fare" del debitore è infungibile.
Pensiamo al caso in cui abbia commissionato a un pittore un quadro.
Se il quadro non è dipinto, non potrò certo rivolgermi al giudice per farmi fare il quadro da un altro pittore; in questo caso potrò solo ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. All'opposto se ho commissionato a un’impresa l'abbattimento di un muro, e la prestazione non è eseguita, potrò rivolgermi al giudice che incaricherà altra impresa di compiere il lavoro a spese del debitore.
Questo è possibile perché si tratta di una facere fungibile, eseguibile, cioè, anche da altri soggetti. Concludiamo l'argomento ricordando che spesso le obbligazioni hanno un contenuto misto di dare e fare, come nel caso del contratto di somministrazione.

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