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obbligazioni alternative e facoltative
Come si vede con questo tipo di
obbligazione vi sono due prestazioni (o più di due ex art. 1291 c.c.) che,
però, non devono essere eseguite entrambe, ma l'una al posto dell'altra. Da
questo punto di vista si distinguono dalle obbligazioni a
oggetto cumulativo,
dove l'interesse del creditore è soddisfatto quando sono eseguite tutte le
prestazioni che sono oggetto dell'obbligazione. Avendo stabilito che vi sono
due prestazioni da eseguire, sarà poi necessario scegliere quale prestazione
dovrà essere eseguita e questa scelta è chiamata "concentrazione" di cui si
occupa l'art. 1286 c.c. Secondo il citato articolo la scelta spetta, di
regola, al debitore se non si è stabilito di attribuirla al creditore o ad
un terzo. Eseguita la scelta, magari anche con l'esecuzione diretta di una
prestazione, l'obbligazione da complessa diviene semplice, nel senso che il
debitore non potrà più liberarsi offrendo o eseguendo l'altra prestazione,
nemmeno nel caso in cui la prestazione oggetto della concentrazione sia
divenuta impossibile.
Ma cosa accade se la prestazione sia divenuta
impossibile prima della concentrazione?
Ci risponde l'art. 1288 c.c. secondo cui
l'obbligazione da alternativa diviene semplice, si dovrà eseguire, cioè, la
prestazione rimasta.
Diversa
dall’obbligazione alternativa è l'obbligazione facoltativa.
In questa vi è una sola prestazione da eseguire, ma il
debitore può liberarsi eseguendone un'altra già individuata in precedenza
con il creditore.
Non c'è, quindi, alternatività perché la prestazione è
unica, ma il debitore può liberarsi con un'altra prestazione, come nel caso
in cui il debitore s'impegni a consegnare un certo tipo di autovettura, ma
può scegliere di adempiere con la consegna di un diverso modello. In questo
caso, però, se l'autovettura si distrugge in un sinistro prima della
consegna per causa non imputabile al debitore, non si potrà adempiere
consegnando l'altro veicolo, perché essendo l' obbligazione semplice,
l'impossibilità sopravvenuta estingue l'obbligazione. Il codice civile
riporta alcuni esempi di questo tipo di obbligazione; citiamo il caso
dell'art. 1556 c.c. sul contratto estimatorio; questo si caratterizza
proprio per il fatto che chi riceve le cose può principalmente pagarne il
prezzo, salvo
che restituisca le cose nel termine stabilito.
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