Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
In primo luogo si osserva che questo contratto non può essere sottoposto a termine o a condizione; se, però, le parti le hanno comunque inserite, queste si avranno per non apposte ( comma 56); in altre parole saranno nulle le clausole sul termine o sulla condizione, ma il contratto resterà valido per il resto.
Elenchiamo ora i casi di nullità insanabile del contratto di convivenza che può essere fatta valere (dispone il comma 57) senza limiti di tempo da chiunque ne abbia interesse se è concluso.
a) in presenza di un vincolo
matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36, cioè quando sia
stato stipulato da minori o da un minore;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui
all'articolo 88 del codice civile, cioè di condanna per omicidio o tentato
omicidio di uno dei conviventi ha ucciso o cercato di uccidere il coniuge
dell’altro convivente.
Venendo al caso d) persona
interdetta, e al caso e) delitto, il comma 58 dispone che:
“Gli
effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del
procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di
misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice
civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento”.
Tra i casi di nullità ricordiamo ancora quello riguardante il mancato
rispetto della forma prevista dalla legge. Anche questa nullità è
insanabile, può essere fatta valere senza limiti di tempo e da chiunque ne
abbia interesse, anche se il comma 51 non ripete la regola espressa dal
comma
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