Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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novazione

 

Anche la novazione è un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento perché le parti decidono volontariamente di far cessare il vecchio rapporto obbligatorio sostituendolo con uno nuovo. Per aversi novazione è necessario che ricorrano una serie di presupposti riportati agli articoli 1230 e seguenti del codice civile. Vediamo, quindi i presupposti della novazione:

Con la novazione, come abbiamo già visto, si produce l'estinzione dell'obbligazione originaria; di conseguenza si estingueranno anche tutte le garanzie collegate all'obbligazione novata. La novazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione non satisfattorio perché non realizza l'interesse del creditore. Accanto alla novazione trattata dall'articolo 1230, detta novazione oggettiva, dobbiamo anche considerare un altro importante tipo di novazione di cui abbiamo avuto occasione di accennare nell'analisi dei contratti di delegazione, espromissione e accollo.
Ci riferiamo alla novazione soggettiva che si ha quando, restando immutati gli altri elementi del rapporto, ne mutano i soggetti: avremo, quindi, novazione soggettiva attiva se vi sarà mutamento della persona del creditore, mentre avremo novazione soggettiva passiva quando vi sarà mutamento della persona del debitore. Anche la novazione soggettiva, al pari di quella oggettiva, produce l'estinzione del vecchio rapporto obbligatorio con la conseguenza che il vecchio debitore sarà completamente liberato dalla sua obbligazione mentre unico soggetto obbligato sarà il nuovo debitore.
Il codice civile parla della novazione soggettiva all’art. 1235 c.c. con un rinvio alle regole sulla delegazione, espromissione e accollo, ma il riferimento è alla sola novazione passiva.
Tuttavia le regole della novazione non si applicheranno sempre ai casi di delegazione, espromissione e accollo, perché in questi casi sarà anche necessario indagare sulla volontà delle parti che magari non hanno voluto liberare il debitore originario.

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