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Negozio giuridico e autonomia privata
La nozione appena enunciata
in maniera sintetica, merita una ulteriore spiegazione ed approfondimento.
Dobbiamo considerare, infatti, che negozio è sinonimo di attività (dal
latino nec otium); ai nostri fini non ci interessa ogni e qualsiasi
attività, ma quella particolare volta ad ottenere degli effetti giuridici.
Ci interessa, in definitiva, quella particolare
attività umana cosciente e volontaria che si concreta in una dichiarazione
di volontà rivolta ad un risultato giuridicamente rilevante.
Il negozio giuridico è, in definitiva, attività giuridica.
Ma quale attività giuridica?
Certamente non ogni manifestazione di volontà può
essere considerata negozio giuridico. Certamente questa manifestazione deve
essere, però, sempre volontaria, deve trovare la sua fonte in un
comportamento cosciente del soggetto che la pone in essere. Certamente deve
avere come scopo un effetto giuridico, che, di regola, consiste nella
costituzione, modificazione ed estinzione di una situazione giuridicamente
rilevante. Ma, soprattutto, deve muoversi nell'ambito dell’autonomia
che l'ordinamento riconosce ai consociati.
Per chiarirci le idee
definiamo subito il concetto di autonomia negoziale: è lo spazio di libertà
lasciato ai soggetti dall'ordinamento.
Potremmo immaginare, infatti, uno Stato (come
quelli ormai quasi tramontati del socialismo reale) che intende decidere in
tutto e per tutto il destino dei suoi cittadini, stabilendo se sia possibile
possedere o meno dei beni e, nel caso affermativo, se sia possibile
disporne. Uno Stato di tal fatta non lascia alcuna libertà ai propri
consociati e nemmeno alcuna autonomia e, sempre in uno Stato del genere, non
avrebbe senso parlare di negozio giuridico proprio perché non esiste
autonomia. Il nostro Stato, invece, essendo di altra natura, riconosce ai
propri consociati il potere di
autodeterminarsi ma nei limiti da lui
fissati e, nell'ambito di questo ampio potere di autodeterminazione, vi è
anche quello di porre in essere negozi giuridici, cioè l'autonomia
negoziale. È ovvio che tale potere non sarà senza limiti, ma è proprio
l'esistenza di limiti che puntualizza il concetto di autonomia, poiché
quest'ultima è proprio lo spazio, la sfera di libertà lasciata ai
consociati.
Poniamoci ora
un'altra domanda: quale disciplina applicare al negozio giuridico?
Rispondiamo che il codice non disciplina specificatamente il negozio
giuridico, ma ne disciplina alcune figure fondamentali come il testamento,
il matrimonio e soprattutto, il contratto; quest'ultimo è di particolare
importanza poiché l'articolo 1324 del codice civile dispone che: "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si
osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi
contenuto patrimoniale ". In altre parole
la disciplina dei contratti si applicherà alla maggior parte dei negozi
giuridici aventi contenuto patrimoniale.
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