Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
negozio indiretto e fiduciario
Il negozio è indiretto quando, attraverso la
combinazione di diversi atti, si giunge a un risultato diverso rispetto a quello
tipico dei singoli atti utilizzati, risultato che è il vero scopo che vogliono
raggiungere le parti con il negozio indiretto.
Si pensi al caso di chi volendo alienare un bene, ma evitare di usare lo
strumento del contratto di compravendita, conferisce un mandato irrevocabile ad
amministrare il bene. Il negozio
indiretto può essere usato per perseguire scopi illeciti; in questa ipotesi
abbiamo una combinazione di atti che presi singolarmente sono leciti, ma
combinati tra di loro producono un risultato vietato.
Pensiamo al caso della vendita di beni pignorati; questi non possono essere
aggiudicati al debitore, ma questi potrebbe eludere il divieto stipulando un
contratto di mandato grazie al quale il mandatario si obbliga a concorrere per
l'aggiudicazione del bene pignorato. In questi casi si parla di
negozio in frode alla legge, negozio nullo a norma dell'articolo 1344
c.c.
Il negozio fiduciario è un'ipotesi di negozio indiretto; in questo caso si attua
il trasferimento di un bene, ma con l'accordo che il bene sarà usato secondo le
istruzioni impartite dall'alienante. In questo caso l'alienante assume la veste
di fiduciante mentre l'intestatario del bene assume la veste di fiduciario;
pensiamo al caso in cui si trasferisca un pacchetto azionario, con l'accordo che
l'acquirente dovrà votare all'assemblea dei soci nel modo indicato
dall'alienante. Il negozio è valido se non intende perseguire scopi illeciti.
Tradizionalmente si distinguono due tipi di negozio fiduciario: a)
fiducia cum amico: si
trasferisce il bene a un altro soggetto con l'accordo, però, di far godere il
bene ad altri. b)
fiducia cum creditore: si
trasferisce il bene al proprio creditore con l'accordo che estinta
l'obbligazione, il creditore dovrà ritrasferire il bene al suo ex debitore.
Quest'ultimo tipo di negozio
può però essere considerato nullo se l'intenzione delle parti è stata quella
di violare il divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c.
L'istituto della fiducia non è regolato nel nostro
ordinamento, ma diversamente accade per l'ordinamento anglosassone dove
esiste la figura del trust (fiducia, in italiano) dove una parte detto
trustee,
e cioè un amministratore fiduciario,
acquista la proprietà di un bene, che però, essendo stata acquistata per un
fine specifico, come ad esempio il finanziamento di un'attività di ricerca,
oppure gestire il bene nell'interesse del figlio minore del costituente,
forma una sorta di bene patrimoniale autonomo rispetto al patrimonio del
trustee, tanto che il beneficiario ha particolari azioni a difesa del suo
diritto.
Visto in tal modo l'istituto del trust non sembra
differenziarsi da quello della fiducia cum amico del diritto romano, ma vi è
un’importante differenza, che consiste nel fatto che il bene oggetto del
trust non entra a far parte del patrimonio del fiduciario, cioè del trustee,
rimanendone distinto.
Il trust è previsto in una Convenzione
internazionale stipulata all'Aja il primo luglio 1985, che è stata resa
esecutiva in Italia con l. n. 364\1989.
Non c'è concordia, però, sull'ammissibilità del
trust nel nostro ordinamento, poiché la sua struttura sembra incompatibile
con il regime della trascrizioni immobiliari, anche se la giurisprudenza,
sembra ammetterlo, anche in relazione al c.d. trust interno, stipulato, cioè
tra cittadini italiani e per beni che si trovano in Italia.
Qualche autore ha creduto di vedere
un'applicazione concreta del trust in Italia con il nuovo articolo 2645 ter
del codice civile introdotto con l. 23
febbraio 2006, n. 51.
Ma se si legge con attenzione tale
articolo, si scopre che si separano alcuni beni del conferente dal suo
patrimonio per permettere di raggiungere determinati scopi, come la
beneficenza; tale atto di separazione patrimoniale può ora essere trascritto
e divenire opponibile ai terzi, anche creditori del conferente. Rispetto al
trust, però, ma manca la figura del trasferimento fiduciario, manca il
fiduciario, il trustee, esistendo solo il vincolo di destinazione.
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