Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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negozio in frode alla legge
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Nozione: è il negozio posto in essere per
eludere un divieto posto da una norma imperativa.
Abbiamo già accennato parlando della simulazione del negozio indiretto e
del negozio in frode alla legge; secondo l'articolo 1344 c.c. quando il
negozio è posto in essere per eludere l'applicazione di una norma imperativa
si considera nullo per illiceità
della causa.
Ma viene chiedersi come sia possibile che un negozio, che evidentemente si
presuppone valido, possa di per sé eludere una norma di legge.
La risposta la troviamo nel fatto che
il risultato vietato non si raggiunge semplicemente ponendo in essere il
negozio, ma, di solito, attraverso una serie di negozi che, combinati tra
loro, producono un risultato equivalente a quello che la legge vieta.
Pensiamo, ad esempio, al caso della vendita di beni pignorati; questi non
possono essere aggiudicati al debitore, ma questi potrebbe eludere il
divieto stipulando un contratto di mandato grazie al quale il mandatario si
obbliga a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato.
Il negozio in frode alla legge si distingue nettamente dal negozio
contrario alla legge e dal negozio simulato. Il negozio contrario alla
legge, infatti, è di per sé contrastante con una norma come nel caso in cui
si dia incarico a qualcuno di compiere un furto.
Nel caso del negozio simulato già sappiamo che le
parti non vogliono quanto appare, mentre nel negozio in frode alla legge si
vuole proprio che i vari negozi producano i loro effetti perché solo con la
loro combinazione si riuscirà a ottenere il risultato vietato. Ricordiamo,
infine, che il negozio di cui stiamo discutendo si distingue da quello in
frode ai creditori che può essere reso inefficace attraverso l'azione
revocatoria. Vedremo che il negozio oggetto dell'azione revocatoria è
perfettamente valido solo che è stato posto in essere al fine di danneggiare
i creditori, sottraendogli la garanzia costituita dal patrimonio del
debitore.
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