Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Per il
secondo e terzo comma dell’art. 1 due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono un'unione civile con una dichiarazione di fronte all'ufficiale
di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Ricevuta la dichiarazione l'ufficiale di stato
civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone
dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
Si tratta quindi di un negozio
giuridico di natura non patrimoniale affine al matrimonio; la legge tace sul
contenuto essenziale della dichiarazione, ma dovrebbe essere di natura tale
da non lasciare dubbi sulla volontà di contrarre un’unione civile. Con la
dichiarazione (che può essere effettuata anche dallo straniero ex art. 116
c.c. comma primo) e quindi con la costituzione dell’unione, scaturiscono le
fondamentali conseguenze dall’unione.
Per il comma 11 dell’art. 1:
“Con
la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione
civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla
coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e
casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.
Il mancato rispetto di questi obblighi
comporterà delle conseguenze, ma il carattere sostanzialmente familiare
dell’unione e la necessità di proteggere le parti dell’unione ha spinto il
legislatore a estendere alle parti dell’unione la disciplina dell’art. 342
ter c.c., che riguarda gli ordini di protezione contro gli abusi familiari
(comma 14 art. 1). Sappiamo poi che il diritto al mantenimento è cosa
diversa dagli alimenti, ma ricorrendone le condizioni, la disciplina degli
alimenti prevista dal codice civile si applica anche all’unione civile
(comma 19 art.1).Le parti dell’unione (poiché non si possono chiamare
coniugi) devono, tra gli altri obblighi, coabitare, e determinare
l’indirizzo della vita,
definito dal legislatore (che però non
ammette il matrimonio e quindi la famiglia omosessuale) familiare.
Il comma 12 dell’art. 1, infatti, dispone che: “Le
parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare
l'indirizzo concordato”. Questo indirizzo di vita
familiare non fa parte del contenuto della dichiarazione ma è concordato
autonomamente dalle “parti”. Il diritto all’assistenza morale e materiale
cessa quando una delle parti si allontani dalla residenza comune senza
giusta causa (art. 146 c.c. richiamato dal comma 19 dell’art. 1). Oltre al
contenuto essenziale della dichiarazione vi può essere anche un contenuto
eventuale, che fa riferimento alla possibilità che le “parti” assumano lo
stesso cognome.
Per il comma 10 dell’art. 1, infatti:
“Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato
civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i
loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile”.
Una volta completata, l’unione civile sarà
certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione,
che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro
regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla
residenza dei testimoni.
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