Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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nascita della unione civile

In primo luogo è necessario indicare come si forma un’unione civile.
Per il secondo e terzo comma dell’art. 1 due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Ricevuta la dichiarazione l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Si tratta quindi di un negozio giuridico di natura non patrimoniale affine al matrimonio; la legge tace sul contenuto essenziale della dichiarazione, ma dovrebbe essere di natura tale da non lasciare dubbi sulla volontà di contrarre un’unione civile. Con la dichiarazione (che può essere effettuata anche dallo straniero ex art. 116 c.c. comma primo) e quindi con la costituzione dell’unione, scaturiscono le fondamentali conseguenze dall’unione.
Per il comma 11 dell’art. 1:
Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporterà delle conseguenze, ma il carattere sostanzialmente familiare dell’unione e la necessità di proteggere le parti dell’unione ha spinto il legislatore a estendere alle parti dell’unione la disciplina dell’art. 342 ter c.c., che riguarda gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (comma 14 art. 1).  Sappiamo poi che il diritto al mantenimento è cosa diversa dagli alimenti, ma ricorrendone le condizioni, la disciplina degli alimenti prevista dal codice civile si applica anche all’unione civile (comma 19 art.1).Le parti dell’unione (poiché non si possono chiamare coniugi) devono, tra gli altri obblighi, coabitare, e determinare l’indirizzo della vita,  definito dal legislatore (che però non ammette il matrimonio e quindi la famiglia omosessuale) familiare.
Il comma 12 dell’art. 1, infatti, dispone che:Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato”. Questo indirizzo di vita familiare non fa parte del contenuto della dichiarazione ma è concordato autonomamente dalle “parti”. Il diritto all’assistenza morale e materiale cessa quando una delle parti si allontani dalla residenza comune senza giusta causa (art. 146 c.c. richiamato dal comma 19 dell’art. 1). Oltre al contenuto essenziale della dichiarazione vi può essere anche un contenuto eventuale, che fa riferimento alla possibilità che le “parti” assumano lo stesso cognome.

Per il comma 10 dell’art. 1, infatti:

“Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile”.
Una volta completata, l’unione civile sarà certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

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