Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
multiproprietà
Il codice del consumo si
occupa di particolari contratti relativi all’acquisizione di un diritto di
godimento ripartito di beni immobili;
vediamo come l'art. 69 definisce tali contratti.
Da questa definizione
possiamo isolare due tipi di contratti; 1. contratti che trasferiscono o
costituiscono un diritto reale per un tempo determinato; 2. contratti che
trasferiscono o costituiscono un diritto di godimento per un tempo
determinato.
Solo per i primi è possibile parlare di
"multiproprietà" ( art. 72).
Il codice in sostanza riproduce le regole del d.
lgs. 9 novembre 1998 n. 427 emanato in attuazione della direttiva 94\47\CE
senza giungere a innovazioni significative, ma poniamoci unna domanda
fondamentale: la multiproprietà è un diritto reale? Il codice del consumo ci
aiuta a risolvere il problema?
Rispondiamo subito alla seconda domanda; il codice
non pone la parola fine alle discussioni circa la natura giuridica della
multiproprietà poiché se è pur vero che ne fa menzione in occasione del
trasferimento di un diritto reale, è anche vero che tale di tale definizione
se parla solo in occasione del documento informativo che il venditore deve
consegnare all'acquirente, ma aver riprodotto anche nel codice (oltre che
nella citata legge) questa definizione, aver chiamato " venditore" colui che
trasferisce il diritto e acquirente l'altra parte contrattuale, fornisce
altri argomenti alla tesi di coloro che vedono la multiproprietà come
un diritto reale; consideriamo, però, che il codice definisce pur sempre le
parti contrattuali "venditore e acquirente" anche quando si trasferisca o
costituisca un diritto di godimento.
Sul punto, però, è intervenuto anche il nuovo
articolo 1117 sul condominio che in definitiva la riconosce, perché parla di
proprietari a godimento periodico, ponendo, forse, la parola fine ai
contrasti sulla qualificazione giuridica di questo istituto, definendola
come proprietà, o meglio come “proprietà a godimento periodico”.
Possiamo quindi affermare con certezza che la
multiproprietà è un vero e proprio diritto di proprietà? Forse si, ma i
dubbi possono comunque persistere e quindi
riportiamo
ancora le principali teorie in proposito:
Avendo esposto le principali
posizioni in merito alla multiproprietà, occupiamoci della regolamentazione
dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito
di beni immobili.
In primo luogo il "venditore" deve
consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un
documento informativo che deve contenere le indicazioni di cui all'art. 70,
pena una sanzione amministrativa pecuniaria da
Il contratto deve essere redatto per iscritto a
pena di nullità e in lingua italiana con il contenuto minimo previsto
dall'art. 71
. Anche in questo caso è previsto il diritto
recesso (art. 73) a favore dell'acquirente, ma i termini sono diversi a
seconda dei motivi del recesso.
Sempre a maggior tutela
dell'acquirente-consumatore sono previsti una serie di divieti e obblighi a
carico del venditore, vediamoli.
Chiudiamo l'argomento ricordando che a norma dell'art. 78 sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal codice come sono altresì nulle le clausole di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore, mentre la competenza territoriale in merito alle controversie relative al contratto spetta inderogabilmente al giudice dove si trova la residenza o il domicilio dell'acquirente.
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