morte presunta
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· Nozione (art. 58 c.c.): si tratta di un particolare tipo di accertamento giurisdizionale al quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente. È possibile chiedere il provvedimento indipendentemente dalla dichiarazione di assenza.
Come abbiamo visto in precedenza nel caso
della scomparsa, può accadere che di un soggetto non si abbiano più notizie;
a questa situazione può seguire la dichiarazione di assenza nell'ipotesi in
cui la scomparsa duri da almeno due anni. In entrambi questi casi, però, gli
effetti dei provvedimenti pronunciati a favore di coloro che potrebbero
essere i successori dello scomparso o dell'assente, hanno comunque carattere
temporaneo.
È necessario, quindi, far cessare questa situazione d'incertezza e di
temporaneità, soprattutto nel caso in cui la scomparsa duri, ormai, da molti
anni.
Per venire incontro a queste esigenze l'articolo 58 c.c. prevede l'ipotesi
della morte presunta; in altre parole i soggetti interessati potranno
rivolgersi al tribunale per ottenere una sentenza che dichiari la morte
presunta dello scomparso, "presunta " perché non si è riusciti ad
ottenere la prova della morte naturale. Vediamo
quindi le condizioni richieste dall'articolo 58 c.c. per ottenere il
provvedimento giurisdizionale di morte presunta:
·
sono
trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia
dell'assente;
·
è necessaria un'istanza
al tribunale competente con la quale si chieda la dichiarazione di morte
presunta;
·
l'istanza deve essere
presentata dal pubblico ministero o dai soggetti legittimati;
·
la sentenza è pronunciata
dal tribunale del luogo dell'ultima residenza o dell'ultimo domicilio dello
scomparso;
·
non è possibile
pronunziare la sentenza se non sono trascorsi almeno nove anni dal
raggiungimento della maggiore età dell'assente;
·
la morte presunta può
essere dichiarata anche se sia mancatala dichiarazione di assenza da parte
del tribunale.
Anche in questo caso, come abbiamo visto
nell'ipotesi dell'assenza, sarà necessario seguire un procedimento per
ottenere il provvedimento giurisdizionale.
Occupiamoci ora, degli effetti della
sentenza che dichiara la morte presunta, disciplinati dagli articoli 63
e seguenti del codice civile.
·
coloro che hanno ottenuto
il possesso temporaneo dei beni in seguito alla dichiarazione di assenza
possono disporne;
·
se esistevano soggetti
obbligati nei confronti dello scomparso sono definitivamente liberati;
·
il coniuge dello
scomparso, dopo la dichiarazione di morte presunta, può, contrarre un nuovo
matrimonio;
·
nel caso in cui non vi
sia stata una precedente dichiarazione di assenza o nel caso in cui non vi
sia stata immissione nel possesso temporaneo dei beni i soggetti legittimati
possono esercitare il pieno esercizio dei diritti sui beni dell'assente.
Come abbiamo visto, la dichiarazione di
morte presunta produce, dal punto di vista giuridico, gli stessi effetti
della morte naturale; ma, a differenza della morte naturale, può accadere
che il presunto morto ritorni.
Quali effetti giuridici si produrranno in questi casi?
Ci rispondono gli articoli 66 e
seguenti del codice civile. Riassumiamoli:
·
la persona ritornata
recupera i beni nello stato in cui si trovano;
·
si può chiedere
l'adempimento delle obbligazioni che si sarebbero estinte a causa della sua
morte;
·
in ogni caso sono fatti
salvi gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni;
·
il nuovo matrimonio
eventualmente contratto dal coniuge del presunto morto, poi ritornato, è
nullo. Si considera come se il primo matrimonio non fosse mai stato sciolto.
Chiudiamo l'argomento considerando
un'ultima ipotesi riguardante il caso in cui si accerti l'effettiva data
della morte. In questo caso saranno considerati eredi, non coloro che
potevano esser tali al giorno in cui risale l'ultima notizia del presunto
morto, ma coloro che risultavano esser tali al giorno in cui la persona
dichiarata morta presunta è effettivamente deceduta. In questo caso i nuovi
eredi riceveranno i beni nello stato in cui si trovano e potranno recuperare
il prezzo di quelli che siano stati venduti dai precedenti possessori.
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