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mora del debitore
Vediamo quindi queste condizioni, e, di conseguenza,
quando si può parlare correttamente di mora del debitore. Possiamo affermare
che il debitore è costituito in mora (art. 1219 c.c.):
Per la costituzione in mora è
normalmente necessario un atto scritto da parte del creditore, mentre solo
nella mora ex re quest'atto è superfluo essendoci un’immediata costituzione
in mora.
Ma quali sono gli effetti della costituzione in mora?
Vediamoli qui sotto.
Gli effetti della costituzione
in mora si sostanziano principalmente nel risarcimento dei danni che questo
comportamento colposo del debitore avrà provocato. È certo, però, che in
molti casi è difficile distinguere tra ritardo nell'adempimento, che
permette comunque al creditore di ottenere quanto gli è dovuto, e
inadempimento vero e proprio.
Potrebbe darsi, infatti, che il debitore non adempia
l'obbligazione per delle difficoltà temporanee in cui è incorso, ma potrebbe
anche darsi che questo ritardo sia vero e proprio inadempimento; la
differenza è importante perché diverse, almeno dal punto di vista
quantitativo, sono le conseguenze tra il semplice ritardo e il vero e
proprio inadempimento.
In certi casi però è la stessa legge che ci risolve
ogni dubbio indicando i casi in cui il ritardo produce un vero e proprio
inadempimento, come nei casi di:
Verificatasi la mora, il
debitore si trova esposto a tutte le conseguenze sfavorevoli previste dalla
legge.
Tuttavia queste conseguenze possono essere evitate
attraverso la purgazione della mora. Questa può aversi in diverse
circostanze, come quando il creditore concede una dilazione del pagamento al
debitore, oppure quando il creditore rinunzia al credito o semplicemente
alla mora.
Con la purgazione della mora ne terminano gli effetti
sfavorevoli con la cessazione del decorso degli effetti moratori, e del
rischio dell'impossibilità sopravvenuta in capo al debitore.
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