Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

mora del debitore

 

 Il debitore è in mora quando ritarda l'adempimento dell'obbligazione. Dobbiamo però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici" quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice civile.
Vediamo quindi queste condizioni, e, di conseguenza, quando si può parlare correttamente di mora del debitore. Possiamo affermare che il debitore è costituito in mora (art. 1219 c.c.):

Per la costituzione in mora è normalmente necessario un atto scritto da parte del creditore, mentre solo nella mora ex re quest'atto è superfluo essendoci un’immediata costituzione in mora.
Ma quali sono gli effetti della costituzione in mora? Vediamoli qui sotto. 

Gli effetti della costituzione in mora si sostanziano principalmente nel risarcimento dei danni che questo comportamento colposo del debitore avrà provocato. È certo, però, che in molti casi è difficile distinguere tra ritardo nell'adempimento, che permette comunque al creditore di ottenere quanto gli è dovuto, e inadempimento vero e proprio.
Potrebbe darsi, infatti, che il debitore non adempia l'obbligazione per delle difficoltà temporanee in cui è incorso, ma potrebbe anche darsi che questo ritardo sia vero e proprio inadempimento; la differenza è importante perché diverse, almeno dal punto di vista quantitativo, sono le conseguenze tra il semplice ritardo e il vero e proprio inadempimento.
In certi casi però è la stessa legge che ci risolve ogni dubbio indicando i casi in cui il ritardo produce un vero e proprio inadempimento, come nei casi di:

Verificatasi la mora, il debitore si trova esposto a tutte le conseguenze sfavorevoli previste dalla legge.  Tuttavia queste conseguenze possono essere evitate attraverso la purgazione della mora. Questa può aversi in diverse circostanze, come quando il creditore concede una dilazione del pagamento al debitore, oppure quando il creditore rinunzia al credito o semplicemente alla mora.  Con la purgazione della mora ne terminano gli effetti sfavorevoli con la cessazione del decorso degli effetti moratori, e del rischio dell'impossibilità sopravvenuta in capo al debitore.

Torna alla pagina iniziale del manuale